Compensi alle imprese di trasporto locale in concessione spettano al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. I n. 15019 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie attinenti alla misura dei compensi spettanti alle imprese esercenti i servizi di trasporto locale in concessione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel procedimento amministrativo di determinazione del quantum non sono ravvisabili momenti di valutazione comparativa di interessi privati e pubblici, ma viene in considerazione esclusivamente l’applicazione di parametri di natura normativa. Le posizioni giuridiche azionate si qualificano pertanto in termini di diritti soggettivi, correlate all’adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti dall’applicazione di criteri predeterminati a carico dell’amministrazione concedente. Alla giurisdizione del giudice amministrativo occorre pur sempre che la pubblica amministrazione agisca esercitando il suo potere autoritativo, con la conseguenza che la materia dei corrispettivi, inclusi i contributi di esercizio, non vi è riconducibile.

Il Fatto

Una società concessionaria gestiva il servizio di trasporto pubblico lungo una linea locale in forza di concessione comunale da ultimo rinnovata. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. ha convenuto il Comune davanti al Tribunale, chiedendo il pagamento della somma quantificata in esito a consulenza tecnica ex art. 696 bis cod. proc. civ. per l’aumento dei costi di gestione del servizio negli anni di riferimento.

Il Comune ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione e la Corte d’Appello ha rigettato il gravame, condannando l’appellante alle spese. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione del riparto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione del combinato disposto dell’art. 6 legge n. 537/1993, degli artt. 113, 115, 133 e 224 d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 2 della direttiva 93/1998. Ha sostenuto che, in virtù dell’art. 23 del d.lgs. n. 163/2006, non si applica alla specie la disciplina del codice dei contratti pubblici e che l’esperita domanda rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo ravvisabili elementi di discrezionalità ma solo parametri normativi predeterminati.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato, sul rilievo che la Corte d’Appello aveva qualificato la controversia come attinente alla revisione prezzi. Il Collegio ha richiamato l’univoca elaborazione delle Sezioni Unite in materia, che in toto ha reputato riferibile alla fattispecie. In particolare, le controversie sulla misura dei compensi alle imprese esercenti servizi di trasporto locale in concessione rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, perché nel procedimento di determinazione del quantum vengono in considerazione solo parametri di natura normativa, di cui si contesta la corretta applicazione, con conseguente qualificazione in termini di diritti soggettivi delle posizioni azionate.

È stato inoltre ribadito che non rileva versarsi in materia di pubblici servizi, occorrendo pur sempre, per radicare la giurisdizione amministrativa, che la pubblica amministrazione agisca esercitando il suo potere autoritativo, e che non si tratti di corrispettivi, qualifica inclusiva anche dei contributi di esercizio a favore delle imprese di trasporti locali in concessione. La controversia non è riconducibile alla giurisdizione esclusiva già prevista dall’art. 6 legge n. 537/1993, abrogato dal d.lgs. n. 163/2006, mentre l’omologa norma in tema di clausola di revisione prezzi non si applica al servizio al pubblico di autotrasporto, escluso dall’ambito del codice per espressa previsione.

In accoglimento del ricorso la Corte ha cassato la sentenza d’appello e quella di primo grado, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rinviando al Tribunale di Foggia in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha escluso inoltre i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

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