Compensazione spese illegittima se fondata sulla contumacia della parte (Cass. civ. Sez. II n. 20517 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite può essere disposta, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., solo in presenza di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La contumacia della parte soccombente non integra alcuna di tali ipotesi e non giustifica il provvedimento di compensazione. Il giudice che fondi la compensazione sulla sola condotta processuale della parte non comparsa viola la norma e la relativa censura è fondata, con conseguente cassazione del provvedimento e rinvio al giudice di merito perché verifichi la ricorrenza dei presupposti di legge.

Il Fatto

Un avvocato, nominato difensore d’ufficio in un procedimento penale, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Ravenna aveva accolto il suo ricorso di liquidazione, riconoscendogli la somma di euro 1.509,23, ma aveva poi compensato le spese del procedimento.

La questione arriva davanti alla Corte perché il ricorrente censura proprio il capo relativo alla compensazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Il Ministero resistente deposita solo atto di costituzione, chiedendo di essere sentito all’udienza eventualmente fissata.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il Tribunale aveva disposto la compensazione ritenendo che il Ministero, contumace, avesse reso di pronta soluzione la controversia sulla base delle sole difese del ricorrente. La Corte rileva che questa motivazione non risponde ai parametri di legge.

L’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. consente la compensazione, oltre che nel caso di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza, solo quando sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Il collegio richiama in proposito la pronuncia del giudice delle leggi del 19 aprile 2018, n. 77, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevedeva le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Il punto centrale è che la contumacia della parte soccombente non può identificarsi con le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla norma. La condotta processuale della parte che non si costituisce non integra quel presupposto eccezionale che solo legittima la deroga al principio di soccombenza.

Di qui la cassazione dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Ravenna, in persona di diverso magistrato, perché valuti la ricorrenza o meno dei presupposti della compensazione secondo i parametri fissati dal legislatore e dalla richiamata pronuncia della Consulta. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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