Protocollo d’intesa tra casa di cura e azienda ospedaliera è affitto d’azienda (Cass. civ. Sez. III n. 11821 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il protocollo d’intesa con il quale una casa di cura mette a disposizione dell’azienda ospedaliera la propria struttura, le attrezzature e il personale infermieristico e tecnico-ausiliario, mentre le cure mediche restano a carico dei medici dell’azienda stessa, va ricondotto allo schema dell’affitto di azienda. Ne consegue che ai fini della validità ed efficacia dell’accordo non assume rilievo il difetto di accreditamento in capo alla casa di cura, non trattandosi di prestazioni erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Il giudice di merito che qualifichi diversamente il rapporto e ne dichiari la nullità per la mancanza di tale requisito incorre in un error in iudicando, censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La casa di cura stipulò con un’azienda ospedaliera, nel 2009, un protocollo d’intesa per l’utilizzazione della propria struttura quale sede di unità operative dell’azienda, verso un corrispettivo mensile per l’uso di locali e attrezzature. Lamentando la mancata fruizione di posti letto e l’omesso pagamento del corrispettivo, la casa di cura notificò diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ., determinando la risoluzione anticipata del contratto, e domandò giudizialmente il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda per nullità del protocollo per difetto di forma e violazione dei criteri di economicità nella gestione del danaro pubblico. La Corte d’appello di Roma confermò il rigetto con diversa motivazione, escludendo la configurabilità di un affitto di azienda e ravvisando la nullità per violazione dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, per difetto di accreditamento della struttura. La casa di cura ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si lamentava la mancata rilevazione della decadenza dell’appellata dalle eccezioni riproposte, è dichiarato inammissibile. La parte ricorrente non ha assolto l’onere, imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3 e 6, cod. proc. civ., di trascrivere in modo essenziale gli atti e i documenti richiamati, così da consentire lo scrutinio del giudice di legittimità e salvaguardare la funzione nomofilattica della Corte. Il Collegio richiama le indicazioni della giurisprudenza sovranazionale, in specie la sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, causa Succi e altri c. Italia, e i propri precedenti conformi.
Nel merito processuale, la Corte rileva che la Corte d’appello ha proceduto ex officio a una qualificazione giuridica del protocollo diversa da quella del primo giudice e ha rilevato, ancora in esercizio di poteri officiosi, la nullità del contratto per difetto dell’accreditamento. La doglianza sarebbe dunque, comunque, infondata.
Il secondo motivo, che denunciava l’inapplicabilità degli artt. 8-bis e 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 e del d.P.R. n. 502 del 1997, è accolto. La Corte richiama due proprie coeve pronunce del 15 gennaio 2024, nn. 1398 e 1408, rese tra le stesse parti sul medesimo rapporto negoziale, dalle quali emerge che l’accreditamento è il provvedimento che inserisce in modo continuativo la struttura nell’organizzazione della pubblica amministrazione, attribuendole la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico.
Nel caso concreto, la casa di cura non aveva alle proprie dipendenze medici e non avrebbe potuto erogare alcun servizio sanitario. Il protocollo prevedeva che la struttura fosse utilizzata dall’azienda ospedaliera per rendere servizi sanitari, con personale medico alle sole dipendenze dell’azienda. Difetta dunque il convenzionamento e il rapporto concessorio, caratterizzati dalla natura pubblicistica dell’obbligazione del gestore: le cure mediche restavano a carico dell’azienda, che si avvaleva dei locali e delle attrezzature della casa di cura.
La qualificazione corretta è pertanto quella dell’affitto di azienda, già affermata dalle Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione su convenzioni precedenti tra le stesse parti. Ne deriva l’error in iudicando del giudice territoriale, che ha ascritto alla casa di cura lo svolgimento di attività sanitaria e ha ritenuto necessario l’accreditamento. La sentenza è cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per nuovi accertamenti di fatto.
Nota della Redazione
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