Rimborsi spese di trasferta: esenzione possibile solo se analitici (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15053 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della base imponibile previdenziale, i rimborsi di spese non documentabili sostenute dal dipendente in occasione di trasferte o missioni fuori del territorio comunale sono esclusi dalla retribuzione imponibile, ai sensi dell’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, a condizione che siano analiticamente specificati. La non documentabilità della spesa non esonera dall’obbligo di una sua esposizione dettagliata, perché il carattere analitico del rimborso è condizione autonoma e preliminare dell’esenzione. La disposizione, nell’incipit del secondo periodo, subordina l’intero beneficio alla natura analitica del rimborso, sicché la distinzione rilevante non è tra spese documentabili e non documentabili, ma tra rimborsi analitici e rimborsi forfettari.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’opposizione a un avviso di addebito notificato dall’INPS e dalla contestuale impugnazione della variazione della posizione INAIL. Il giudizio riguarda le somme corrisposte a titolo di rimborso di spese non documentabili sostenute in trasferta e la loro riconduzione o meno nella base imponibile contributiva.

La Corte d’appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello, ha annullato l’avviso di addebito e dichiarato illegittima la variazione INAIL, ritenendo che l’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/1986 escludesse dal calcolo della retribuzione imponibile i rimborsi delle piccole spese, anche se privi di carattere analitico. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso principale e l’INAIL un ricorso successivo, mentre la parte privata ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Collegio riguarda la necessità o meno che i rimborsi delle spese non documentabili, per beneficiare dell’esenzione contributiva, siano analiticamente specificati. Gli Enti previdenziali sostenevano che il beneficio presupponesse rimborsi dettagliati; la parte privata, con la sentenza impugnata, riteneva irragionevole pretendere una descrizione specifica di spese non soggette ad alcuna dimostrazione.

La Corte muove dalla lettera della norma. Il regime della trasferta distingue le spese effettivamente sostenute dal dipendente, disciplinate nella seconda parte del comma 5, da quelle riconosciute in via forfettaria, regolate nella prima parte mediante la corresponsione di una provvista fissa. Solo le prime sono oggetto di esclusione dalla retribuzione imponibile, entro i limiti di legge.

Il Collegio valorizza l’incipit del secondo periodo della disposizione — «In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni» — e ne trae la conseguenza che tale requisito informa l’intero periodo successivo, compresa la parte relativa ai rimborsi di altre spese, anche non documentabili. Il carattere analitico opera, dunque, come condizione preliminare dell’esenzione.

A sostegno di questa lettura la Corte richiama anche la ratio della norma, già evidenziata in Cass. n. 1500 del 2025. L’esposizione analitica delle spese sostenute è funzionale al controllo, alla giustificazione e, in definitiva, all’effettività della spesa, indipendentemente dalla sua dimostrabilità documentale. La necessità di specificazione non è quindi irragionevole, ma coerente con la logica stessa del beneficio.

Da qui la conclusione: i ricorsi degli Enti sono fondati. La sentenza impugnata, che aveva accolto la tesi opposta, non si è conformata a tali principi ed è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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