Onere della prova e sindacato sulla valutazione probatoria in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1503 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indennita’ di mobilita’ in deroga, grava sul lavoratore che ne chieda la corresponsione l’onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, compreso il versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro, quando tale circostanza sia stata specificamente contestata dall’Inps. E’ inammissibile il motivo di ricorso con cui si censuri il prudente apprezzamento delle prove operato dal giudice di merito, senza indicare gli atti processuali dai quali risulterebbe la mancata contestazione e senza collocarsi nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il verbale d’intesa raggiunto in sede istituzionale non sorregge la pretesa quando subordini l’efficacia dell’intesa alla sussistenza di idonea copertura finanziaria, non allegata ne’ provata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda del lavoratore volta a ottenere la corresponsione dell’indennita’ di mobilita’ in deroga con decorrenza dal 24.03.2014.
Il giudice di appello ha ritenuto che spettasse al lavoratore provare la contribuzione versata dal datore all’Inps a copertura della provvidenza, attesa la contestazione dell’Istituto. Tale prova non era stata fornita. Il verbale di intesa raggiunto in sede istituzionale presso la Regione, che disponeva in favore del lavoratore il diritto all’indennita’, non rilevava: esso subordinava l’efficacia dell’intesa alla sussistenza di idonea copertura finanziaria. Avverso la sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione per un motivo, illustrato da memoria; l’Inps ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonche’ dell’art. 33, comma 21 ss., legge n. 183/2011, dell’art. 2, comma 84, legge n. 92/2012 e del decreto interministeriale n. 83473 dell’1.8.2014. Ha sostenuto che l’Inps non aveva contestato la sussistenza dei requisiti legittimanti la concessione del trattamento e che il giudice aveva erroneamente valutato le prove dedotte.
La Corte ha ricostruito la motivazione della sentenza impugnata: il giudice di appello aveva deciso sulla mancanza di prova fornita dalla parte, cui incombeva l’onere dei fatti costitutivi del proprio diritto, in ordine al fatto che il datore di lavoro, quale cooperativa di vigilanza rientrante nel novero di quelle considerate dal d.P.R. n. 602/1970, avesse versato la contribuzione necessaria per finanziare i trattamenti di mobilita’. L’Inps aveva contestato che il datore avesse mai pagato i relativi contributi.
A fronte di tale motivazione il ricorso si e’ mostrato innanzitutto generico. Esso afferma che l’Inps non aveva mai contestato la sussistenza dei presupposti del diritto, invoca l’art. 115 cod. proc. civ., ma non allega specificamente, a confutazione della pronuncia, da quali atti processuali risulterebbe la non contestazione dell’Istituto.
Il motivo e’ altresi’ inammissibile laddove sindaca la valutazione delle prove compiuta dalla Corte e assume che, in base alle prove acquisite, il collegio d’appello avrebbe dovuto affermare raggiunta la prova. La Corte richiama Cass. S.U. n. 20867/2020, secondo cui e’ inammissibile la censura con cui si deduca che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, al di fuori dei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La Corte aggiunge infine che il motivo non sottopone a specifica censura l’ulteriore affermazione della sentenza secondo cui il verbale d’intesa non sorreggeva la pretesa, essendo il diritto ivi menzionato subordinato alla presenza di idonea copertura finanziaria. Sul punto il ricorso non adduce alcun argomento contrario. Il ricorso e’ pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.