Prescrizione contributi Gestione separata dal termine effettivo di versamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24273 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi dovuti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, il termine di prescrizione, pacificamente quinquennale, decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento, ai sensi dell’art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, che costituisce mera dichiarazione di scienza. Il differimento del termine di versamento disposto con d.P.C.M. 13 giugno 2014, emanato ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997, si applica a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, a prescindere dalla loro effettiva sottoposizione a tale regime fiscale. Il termine per il versamento, differito al 7 luglio 2014 senza maggiorazione, costituisce il dies a quo della prescrizione, mentre il successivo termine “agevolato” al 20 agosto 2014, comportando una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, presuppone un debito già scaduto e non incide sulla decorrenza del termine prescrizionale. La sentenza che individui il dies a quo nel secondo termine deve essere cassata.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, accogliendo il gravame dell’Inps, aveva rigettato il ricorso di un professionista volto ad ottenere l’accertamento della non debenza dei contributi alla Gestione separata richiesti con avviso bonario. Il giudice di merito aveva ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale dei contributi relativi all’anno 2013 avesse iniziato a decorrere dal 20 agosto 2014, in forza del d.P.C.M. 13 giugno 2014, con la conseguenza che, alla data di ricezione dell’avviso, il termine non era ancora spirato. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 2935 c.c. e del d.P.C.M. citato, per avere la Corte territoriale erroneamente individuato la data di decorrenza del termine, senza considerare che la scadenza per il versamento era stata prorogata al 7 luglio 2014.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando le motivazioni di plurime ordinanze relative a fattispecie analoghe, ex art. 118 disp. att. c.p.c. Ha innanzitutto ribadito che la prescrizione dei contributi decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento, e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. L’obbligazione contributiva, infatti, nasce dal fatto costitutivo della produzione del reddito, mentre la dichiarazione è una mera dichiarazione di scienza. Il riferimento normativo è l’art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui i contributi si prescrivono dal giorno in cui dovevano essere versati.
La Corte ha poi precisato che i termini di versamento sono definiti dall’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, che li allinea a quelli previsti per le imposte sui redditi, e che l’art. 12, comma 5, dello stesso decreto demanda a un d.P.C.M. la possibilità di modificarli. Il d.P.C.M. 13 giugno 2014 ha previsto, per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, il versamento entro il 7 luglio 2014 senza maggiorazione e, dal 8 luglio al 20 agosto 2014, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Quanto all’ambito soggettivo del differimento, la Corte ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, rilevando il dato oggettivo dell’attività svolta e non la condizione soggettiva di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione agli stessi. Ha quindi ritenuto che il termine di scadenza quinquennale risultasse differito al 7 luglio 2014, mentre è irrilevante la previsione della successiva lettera b), in quanto la maggiorazione per interessi corrispettivi palesa l’avvenuta scadenza del debito e istituisce una forma di agevolazione per il pagamento di un’obbligazione già esigibile. Il secondo termine, infatti, non costituisce un’alternativa per l’adempimento e non muta la scadenza dell’obbligazione principale.
Di conseguenza, il dies a quo della prescrizione per i contributi dell’anno 2013 va individuato nel 7 luglio 2014, data rispetto alla quale deve essere valutata l’idoneità dell’avviso dell’Inps ad interrompere il decorso del termine. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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