Ricorso inammissibile per esposizione oscura e omessa illustrazione della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 15152 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione che non riporti le contestazioni della controparte rispetto alle pretese creditorie, i motivi d’appello propri e avversari nelle parti di interesse per la decisione di legittimità e, soprattutto, l’illustrazione del contenuto delle sentenze di merito. L’esposizione del fatto che si risolva in argomentazioni del ricorrente, prive di specifici riferimenti alla causa, e in rinvii ad atti e documenti dei gradi precedenti non puntualmente riportati e illustrati, viola il requisito di chiarezza del ricorso. La completa omissione dell’illustrazione delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata rende oscure e non intelligibili le censure e impone la declaratoria di inammissibilità.

Il Fatto

Un creditore intimava precetto sulla scorta di una sentenza del Tribunale di Bologna, per tutte le somme in esso indicate. Il presunto debitore proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., contestando che l’atto di intimazione non corrispondesse alle statuizioni del giudice di merito. Il creditore resisteva, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la condanna della controparte ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ..

Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione. Investita delle impugnazioni principale e incidentale, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale, regolando le spese di entrambi i gradi in favore dell’originario opponente. Il creditore proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui la controparte resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara superfluo illustrare i motivi dell’impugnazione, perché il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, cod. proc. civ. Le tre disposizioni impongono, rispettivamente, la chiara esposizione dei fatti essenziali, la chiara e sintetica esposizione dei motivi di cassazione e la specifica indicazione, per ciascun motivo, degli atti, dei documenti e dei contratti sui quali il motivo si fonda, con illustrazione del relativo contenuto rilevante.

Nelle poche righe dedicate alle vicende processuali, il ricorrente omette di riportare le contestazioni dell’originario opponente rispetto alle pretese creditorie avanzate col precetto. L’atto di precetto, rileva la Corte, non è copiato, né trascritto, né riassunto nei suoi profili essenziali. Mancano altresì i motivi d’appello propri e della controparte nelle parti di interesse per la decisione di legittimità e, soprattutto, l’illustrazione del contenuto delle sentenze di merito, principalmente di quella impugnata.

L’esposizione del fatto processuale non si riferisce dunque a quanto accertato e valutato dai giudici di merito, ma si risolve in argomentazioni dello stesso ricorrente, incomprensibili perché prive di specifici riferimenti alla causa. Parimenti inammissibili sono i rinvii ad atti e documenti dei gradi precedenti, non puntualmente riportati e illustrati come prescritto dal codice di rito.

La lacuna decisiva è la completa pretermissione dell’illustrazione delle ragioni poste a fondamento della decisione d’appello. Da un lato essa inficia la ricostruzione del fatto processuale, dall’altro rende oscure e non intelligibili le censure svolte col ricorso. Su tali basi la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Alla decisione consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate conformemente alle voci della nota spese del controricorrente e ai parametri normativi. La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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