Opposizione esecutiva e domanda riconvenzionale determinano la competenza del tribunale (Cass. civ. Sez. III n. 15147 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione all’esecuzione, il criterio di determinazione della competenza per valore di cui all’art. 17 cod. proc. civ. non configura un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, ma opera sul piano del valore e va necessariamente combinato con la regola generale dell’art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., che disciplina il cumulo delle domande proposte nello stesso processo contro il medesimo soggetto. Ne consegue che la domanda con cui il creditore opposto chiede l’accertamento di un proprio controcredito, di valore superiore alla soglia del giudice di pace, integra una domanda riconvenzionale idonea a radicare la competenza del tribunale. L’eccezione di incompetenza per valore può essere rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza ex art. 183 cod. proc. civ., ma al giudice non è imposto di deciderla contestualmente, ben potendo egli provvedere dopo l’integrazione del contraddittorio e l’interlocuzione delle parti.
Il Fatto
Una creditrice, munita di titolo formatosi in un processo esecutivo, riassumeva la procedura chiedendo l’assegnazione delle somme nei limiti del credito rideterminato. La banca esecutata proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., eccependo in compensazione un proprio credito risultante da una pronuncia della Corte di cassazione.
Instaurato il giudizio di riassunzione, la creditrice chiedeva dichiararsi l’infondatezza dell’opposizione e l’esistenza di un proprio credito superiore a quello opposto, per un importo superiore a euro cinquemila e cento. Il Tribunale di Roma declinava la competenza per valore in favore del giudice di pace, ritenendo che il valore andasse determinato in base al credito per cui si procede e che né l’eccezione di compensazione né le conclusioni attoree valessero ad ampliarlo. La creditrice impugnava l’ordinanza con regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la tardività della declaratoria di incompetenza, intervenuta dopo la prima udienza e dopo che il Tribunale aveva assunto la causa in riserva su altre questioni. La Corte ha giudicato la censura infondata: disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi, attività preliminare necessaria anche ai fini della statuizione sulla competenza, il giudice ha rilevato la questione subito dopo che il contraddittorio è divenuto integro.
Il Collegio ha precisato che all’art. 38 cod. proc. civ. non può attribuirsi il senso di imporre al giudice, oltre al rilievo immediato dell’incompetenza per valore, anche la sua decisione in prima udienza. La tesi della consumazione della potestà del giudicante è stata dunque disattesa.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La domanda della creditrice, quale risulta dal tenore testuale dell’atto, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione dalla banca. Benché formulata in termini vaghi, essa integra una domanda riconvenzionale, relativa a un credito dedotto come superiore a euro cinquemila e cento, e dunque idonea a individuare nel Tribunale il giudice competente.
La Corte ha chiarito che il criterio dell’art. 17 cod. proc. civ. attiene alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna un’ipotesi di competenza per materia o funzionale. La sua applicazione non sfugge quindi alla combinazione con la regola dell’art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., richiamando sul punto Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30581 del 27/11/2024, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 918 del 14/01/2025 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7114 del 17/3/2025.
Il Collegio ha aggiunto che neppure un’eventuale pretestuosità della domanda ulteriore o accessoria potrebbe privare il giudice adito della potestà di esaminarla; e che, perfino in ipotesi di nullità dell’atto, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ. sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito a poterla rilevare per consentirne la sanatoria, restando impregiudicata ogni valutazione anche ai fini dell’art. 96 cod. proc. civ..
Rigettato il primo motivo e accolto il secondo, la Corte ha cassato l’ordinanza impugnata, ravvisando la competenza del Tribunale a conoscere della complessiva controversia per valore e in relazione alle domande delle parti contrapposte.
Nota della Redazione
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