Inammissibile il motivo di violazione di legge generico e l’omesso esame in caso di doppia conforme (Cass. civ. Sez. 1 n. 17148 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione di legge deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle norme di cui si lamenta la violazione, l’esame del loro contenuto precettivo e il raffronto con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, al fine di dimostrare il contrasto con il precetto normativo. Non è demandata alla Corte la ricerca esplorativa della norma violata o dei punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa. In tema di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, comma quinto, cod. proc. civ., non è impugnabile per omesso esame di un fatto decisivo la sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado, salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse. L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il Fatto
La titolare di un’azienda agricola, beneficiaria di un contributo regionale per interventi edilizi, aveva avviato un’attività agrituristica. La Regione, all’esito di una verifica, riscontrava l’esecuzione di opere difformi dal progetto finanziato e la realizzazione di strutture non previste, senza alcuna variante, e revocava il contributo procedendo al recupero delle somme erogate.
Adita in primo grado, la titolare vedeva rigettarsi la domanda e accogliersi la domanda riconvenzionale di restituzione. La Corte d’Appello confermava la decisione, evidenziando che il progetto iniziale era stato eseguito in modo difforme e che era stata riscontrata la presenza di un centro agrituristico e di locali non previsti. Avverso la sentenza d’appello veniva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 2, comma 2, legge n. 730/1985 e di norme regionali, poiché la ricorrente non aveva confrontato il contenuto precettivo delle norme con le affermazioni della sentenza impugnata, limitandosi a una critica assertiva. Ha precisato che il contributo era stato accordato con il precipuo obbligo di non mutare la destinazione delle opere per dieci anni, rendendo non pertinente l’invocazione della disposizione sulla non distrazione della destinazione agricola degli edifici per lo svolgimento di attività agrituristica.
Il secondo motivo, concernente l’omesso esame del verbale di collaudo, è stato parimenti dichiarato inammissibile in applicazione del regime della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma quinto, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni di merito.
La Corte ha infine rilevato che, anche nel merito, l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio quando il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice, ancorché non si sia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La tardiva notifica del controricorso, oltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ., ha comportato la sua declaratoria di inammissibilità, con conseguente omissione di ogni statuizione sulle spese.
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Nota della Redazione
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