Revocazione per ritrovamento documenti: onere di provare l’assenza di colpa (Cass. civ. Sez. I n. 3348 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione per revocazione straordinaria ai sensi dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., l’ammissibilità non dipende dal solo ritrovamento del documento decisivo, ma esige che la parte dimostri di non averlo potuto produrre nel giudizio di merito per forza maggiore o per fatto dell’avversario. L’onere probatorio grava sulla parte che quel documento avrebbe dovuto produrre: se l’ignoranza riguarda l’esistenza del documento, occorre provare una situazione di fatto che giustifichi la mancata conoscenza; se riguarda soltanto il luogo di conservazione, occorre provare la diligente ricerca e, in caso di pregresso possesso, lo smarrimento per cause eccedenti la possibilità di controllo. Il postumo rinvenimento nella propria abitazione non integra l’avvenimento straordinario richiesto dalla norma. Sotto il profilo del dolo processuale revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 1, cod. proc. civ., non basta la violazione dell’obbligo di lealtà e probità di cui all’art. 88 cod. proc. civ., né l’allegazione falsa o la reticenza, occorrendo una macchinazione intenzionalmente fraudolenta concretata in artifizi o raggiri diretti e idonei a paralizzare la difesa avversaria.

Il Fatto

Un imprenditore aveva eseguito per un comune lavori di sistemazione a verde, realizzazione di un campo da tennis e costruzione di una casa municipale. Avendo chiesto il pagamento dei corrispettivi e degli accessori, la sua domanda era stata rigettata per mancanza della forma scritta dei contratti; la pronuncia era stata confermata in appello e la domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento era stata dichiarata inammissibile.

Nel 2020 l’imprenditore propose impugnazione per revocazione, deducendo di avere rinvenuto in un armadio della propria abitazione i contratti in forma amministrativa relativi agli appalti. Il giudice di merito rigettò la domanda, ritenendo non dimostrati i presupposti della revocazione. Ricorre per cassazione censurando, con due motivi, l’applicazione dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ. e l’omessa pronuncia sulla domanda fondata sul dolo della controparte.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la regola dell’art. 395, n. 3, cod. proc. civ.: perché la revocazione sia ammissibile occorre che la parte si sia trovata nell’impossibilità di produrre il documento decisivo nel giudizio di merito, incombendo su di essa l’onere di dimostrare che l’ignoranza dell’esistenza del documento, o del luogo di conservazione, non è dipesa da colpa o negligenza. Richiamando la Sez. II n. 735 del 2008, la Corte precisa il discrimine: se l’ignoranza concerne l’esistenza del documento, basta provare una situazione di fatto che ne giustifichi la mancata conoscenza; se concerne soltanto il luogo di custodia, occorre la prova della diligente ricerca e, in caso di pregresso possesso, dello smarrimento per cause eccedenti il controllo della parte.

Il collegio richiama altresì la Sez. L n. 22159 del 2014, la Sez. VI-5 n. 22246 del 2016 e la Sez. V n. 29122 del 2023, ribadendo che la parte deve indicare nel ricorso sia le ragioni che le hanno impedito di produrre i documenti, sia la loro decisività. La valutazione del giudice di merito, secondo cui il ritrovamento nella propria casa non costituisce avvenimento straordinario, è giudizio di fatto conforme ai principi richiamati: la parte non aveva dedotto né dimostrato ragioni che rendessero a sé non imputabile il mancato reperimento.

Quanto al vizio di motivazione, la Corte ricorda che la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si converta in violazione di legge, per omessa motivazione o mera apparenza o per irriducibile contraddittorietà (Sez. Un. n. 8053 del 2014; Sez. Un. n. 22232 del 2016). Nel caso concreto la decisione risulta motivata in fatto e in diritto, avendo il giudice spiegato perché il rinvenimento non giustificasse la revocazione.

Il secondo motivo è infondato. La Corte distingue l’omesso esame di una domanda dall’interpretazione che ne abbia dato il giudice di merito: la prima integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e consente l’esame diretto degli atti; la seconda è accertamento di fatto riservato al merito. Dall’atto di citazione per revocazione emerge che la parte aveva illustrato soltanto il ritrovamento dei contratti, senza concreta allegazione del vizio di dolo, che il giudice ha quindi correttamente ritenuto non prospettato. Il dolo processuale revocatorio esige una macchinazione fraudolenta con artifizi o raggiri idonei a paralizzare la difesa avversaria, non riducibile alla violazione dell’art. 88 cod. proc. civ. né al mendacio (Sez. I n. 31211 del 2022; Sez. III n. 41792 del 2021). Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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