Comunicazione ENEA tardiva non fa decadere dalla detrazione energetica (Cass. civ. Sez. V n. 15203 del 07.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione. Tale decadenza, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto. La comunicazione all’ENEA assolve infatti a funzioni di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico, non di controllo sulla spettanza dell’agevolazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, all’esito di un controllo eseguito ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione presentata dal contribuente per il periodo di imposta 2013, disconosceva alcuni oneri deducibili e detraibili. In particolare contestava la quota annuale delle spese sostenute per la riqualificazione energetica dell’abitazione, consistente nella sostituzione di finestre comprensive di infissi eseguita nel 2009, per il mancato invio all’ENEA della documentazione prevista dagli artt. 4 e 11 del d.m. 19 febbraio 2007. Seguiva la notifica di una cartella di pagamento.
La Commissione Tributaria di Taranto accoglieva il ricorso del contribuente. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, riformava la decisione, rilevando che l’omessa comunicazione all’ENEA nel termine di novanta giorni, senza la remissio in bonis di cui all’art. 2 d.l. n. 16 del 2012, comportava la perdita del diritto alla detrazione. Contro tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 1, commi 344 e 348, della l. n. 296/2006 e degli artt. 4 e 11 del d.m. 19 febbraio 2007, sostenendo che la legge individua gli elementi costitutivi del diritto alla detrazione senza alcun riferimento alla comunicazione all’ENEA. Con il secondo motivo ha prospettato il contrasto tra la ritenuta decadenza e il principio di legalità delle sanzioni di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 472/1997.
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando integralmente il principio già affermato da Cass. n. 7657 del 2024, reso all’esito di udienza pubblica cui il giudizio era stato rimesso dalla sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13044 del 26/04/2022. In quella sede si è stabilito che l’inosservanza del termine per la comunicazione all’ENEA non è causa di decadenza, non essendo tale conseguenza desumibile né dalla norma primaria né da quella attuativa.
Il Collegio ha evidenziato che la formula dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione «sono tenuti» a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori, non basta a configurare una decadenza, che deve risultare in modo tassativo. Diversamente accade per la mancata previa comunicazione al COP dell’inizio dei lavori di ristrutturazione, dove la fonte della decadenza risiede espressamente nell’art. 1, comma 3, della l. n. 449/1997. Nel caso in esame, invece, neppure l’art. 5, comma 4-bis, del d.m. 19 febbraio 2007, introdotto dal d.m. 7 aprile 2008, consente di ricavare la perentorietà del termine.
La Corte ha inoltre chiarito che il rinvio operato dal comma 348 dell’art. 1 della l. n. 296/2006 alle previsioni della l. n. 449/1997 e del d.m. n. 41/1998 va inteso come rinvio fisso, non essendo previsto in tale normativa alcun onere di comunicazione all’ENEA, che compare per la prima volta solo nel successivo d.m. del 2007. Il controllo dell’Amministrazione finanziaria deve riguardare la dimostrazione che le spese detratte siano state effettivamente sostenute per interventi di risparmio energetico, mentre la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche di monitoraggio e valutazione.
Il Collegio ha infine osservato che il d.m. 11 maggio 2018, recante poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, costituisce norma sopravvenuta rispetto alle disposizioni vigenti ratione temporis. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito, mediante accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate, in ragione dell’esistenza di precedenti di segno contrario formatisi dopo l’introduzione del giudizio.
Nota della Redazione
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