Motivazione apparente e onere della prova delle spese dedotte in giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 3286 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente la sentenza del giudice tributario di appello che ammetta la deduzione di costi in misura forfettaria senza accertare, per ciascuna voce, il profilo dell’inerenza all’attività svolta dal contribuente e senza nulla argomentare sul punto. Il difetto assoluto di motivazione integra la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., ed è deducibile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Sul piano sostanziale, l’onere di provare l’inerenza delle spese grava sul contribuente: non basta documentare l’effettività dell’esborso, occorrendo dimostrare il collegamento della spesa all’attività professionale. Non è invece inammissibile la domanda con cui, in appello, la deduzione richiesta sia ridotta sul piano puramente quantitativo, trattandosi di variazione del petitum che non altera i termini sostanziali della controversia né introduce nuovi temi di indagine.
Il Fatto
Il contribuente ricevette un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2010, nel quale l’Agenzia delle Entrate contestava la deduzione di costi privi di documentazione. Il contribuente impugnò l’atto dinanzi alla C.T.P. di Siena, chiedendo la deduzione dei costi sostenuti per interessi e competenze negative; il ricorso fu respinto.
In appello la C.T.R. Toscana riformò in parte la decisione di primo grado, in senso favorevole al contribuente. Avverso tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il contribuente è rimasto intimato, essendo stato il ricorso correttamente notificato presso il domicilio eletto in secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati accolti. L’Agenzia censurava la sentenza d’appello per motivazione apparente e per violazione delle regole sull’onere della prova, lamentando che fossero stati ammessi costi dedotti forfettariamente senza dimostrazione dell’inerenza.
La Corte ha rilevato che l’apparato motivazionale della sentenza impugnata è molto scarno. Il giudice d’appello si è limitato ad applicare deduzioni forfettarie di alcuni costi documentati, senza accertare, per ogni singola voce, il profilo dell’inerenza all’attività svolta dal contribuente e senza motivare sul punto. Il vizio non è quindi di mero stile argomentativo, ma di assenza di motivazione sugli elementi costitutivi della pretesa deduzione.
Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio non è sufficiente la documentazione dell’avvenuto sostenimento della spesa. Occorre dimostrare che quella spesa sia inerente all’attività professionale esercitata. La stessa logica vale per la detraibilità dell’IVA assolta.
Il secondo motivo è stato invece rigettato. L’Agenzia sosteneva che la domanda di deduzione del 50% delle spese fosse nuova, perché formulata solo in appello, e dunque inammissibile. La Corte ha richiamato il principio per cui le variazioni quantitative del petitum, che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, non sono vietate: esse non violano il contraddittorio né menomano il diritto di difesa della controparte.
Il ricorso è stato quindi accolto quanto al primo e al terzo motivo, rigettato quanto al secondo. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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