Responsabilità da cose in custodia natura oggettiva e condotta del danneggiato (Cass. civ. Sez. III n. 15244 del 07.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: si fonda sul nesso causale tra la res custodita e il danno, non su una presunzione di colpa del custode, sicché riesce irrilevante ogni indagine circa la negligenza, l’imprudenza o l’imperizia della società custode. Sul nesso eziologico può però incidere il fatto del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., che ne esclude il risarcimento per la porzione di evento a lui causalmente ascrivibile. Il fatto del danneggiato opera come causa esclusiva o concorrente del danno a seconda del grado di incidenza causale, secondo il dovere di ragionevole cautela già desumibile dall’art. 2 Cost., fermo restando che la gravità della colpa è giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

I genitori di un uomo deceduto in un sinistro stradale hanno convenuto in giudizio la società concessionaria della strada, al fine di ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.. La vittima, alla guida della propria autovettura su un tratto a doppio senso, era andata a collidere frontalmente con un autocarro che procedeva in senso opposto a cavallo della linea di mezzeria, mentre su quella zona era in corso il rifacimento della segnaletica.

Il giudice di primo grado rigettò la domanda, ravvisando l’integrarsi del caso fortuito per effetto della condotta incauta della stessa vittima. La Corte d’appello confermò il rigetto, ritenendo che la situazione di pericolo fosse superabile con un comportamento ordinariamente cauto del conducente e che il danno fosse stato cagionato esclusivamente dalla condotta del danneggiato. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione delle norme del Regolamento del codice della strada e delle prescrizioni tecniche sulla segnalazione dei cantieri mobili, sostenendo che la mancata segnalazione avesse creato sulla strada in custodia una condizione di insidia non prevedibile dalla vittima. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, osservando che la responsabilità della società custode è stata correttamente qualificata ex art. 2051 c.c., fattispecie a natura oggettiva. In quest’ambito il danneggiato deve provare solo il nesso causale tra cosa ed evento e la signoria di fatto sulla stessa, restando irrilevante ogni profilo di colpa del custode.

Ne consegue che la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, regole tecniche o criteri di comune prudenza rileva soltanto ai fini della diversa ipotesi dell’art. 2043 c.c.. La Corte richiama in proposito Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943, oltre a Cass., 27/04/2023, n. 11152, Cass., 07/09/2023, n. 26142, Cass., 24/01/2024, n. 2376 e Cass., 24/01/2024, n. 22764.

Con il secondo motivo si deduceva la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la Corte di merito considerato talmente grave la condotta della vittima da ritenere interrotto il nesso eziologico. Il motivo è parimenti inammissibile. Sul nesso causale può incidere il fatto del danneggiato in forza dell’art. 1227, comma 1, c.c., purché sussista la colpa, intesa come inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza. Quanto più la situazione di danno è prevedibile e superabile con le cautele attese, tanto più efficace diventa la condotta imprudente del danneggiato, fino a poter essa stessa superare il nesso eziologico. La Corte richiama, sul punto, Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675 e Cass., ord. 27/07/2024, n. 21065.

La responsabilità ex art. 2051 c.c., pur oggettiva, può dunque essere esclusa o dal caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte del danneggiato o del terzo. La valutazione della gravità della colpa e dell’entità delle conseguenze ascrivibili al danneggiato costituisce giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità. Nel caso concreto la Corte d’appello ha valorizzato, con percorso logico e coerente, l’anomala perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, così ritenendo assorbente la sua condotta causale.

Con il terzo motivo si deduceva infine la nullità della sentenza per motivazione inesistente o illogica ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La censura è stata dichiarata manifestamente infondata: la sentenza impugnata reca la chiara espressione di un convincimento fondato su circostanze fattuali, quale il procedere del conducente a velocità superiore a quella consentita e l’alterazione delle sue condizioni psicofisiche. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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