Responsabilità della p.a. e danno da ritardo nell’iscrizione all’elenco dei professionisti (Cass. civ. Sez. III n. 15459 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’illegittimità dell’atto o della condotta della pubblica amministrazione e dei suoi concessionari, compreso l’agente per la riscossione, non integra di per sé la responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., essendo necessario accertare il requisito soggettivo del dolo o della colpa e la connotazione dell’azione amministrativa come fonte di danno ingiusto. Il criterio di imputazione non si correla alla sola illegittimità del provvedimento, ma a una più complessa valutazione estesa all’elemento soggettivo e ai fatti costitutivi della pretesa, ivi compresa l’inescusabilità della condotta, che deve essere allegata e dimostrata dalla parte istante. Il danno patrimoniale da ritardata iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità non è configurabile in re ipsa: occorre l’accertamento, anche presuntivo, del concreto pregiudizio economico, non potendo la liquidazione equitativa supplire alla carenza assertiva e probatoria dell’attore.
Il Fatto
Il socio accomandante di una s.a.s. conveniva in giudizio l’amministrazione finanziaria per ottenere il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, conseguenti a un avviso di accertamento per recupero tributario emesso nei confronti della società e, in solido, del socio medesimo, cui aveva fatto seguito l’iscrizione ipotecaria su suoi cespiti.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo il danno patrimoniale per il ritardo nell’iscrizione del professionista nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità e il danno non patrimoniale ex art. 96 cod. proc. civ.. La Corte d’appello escludeva la seconda posta risarcitoria. L’amministrazione ricorreva per cassazione con due motivi; il contribuente proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo principale è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte ribadisce che l’illegittimità della condotta amministrativa non comporta ex se la responsabilità risarcitoria, essendo necessario verificare il dolo o la colpa. Richiama sul punto Cass. n. 25755 del 2024, Cass. n. 23170 del 2024, Cass. n. 27800 del 2017 e Cass. n. 10814 del 2020.
L’amministrazione sosteneva che la Corte territoriale avesse fondato la responsabilità sulla sola illegittimità delle iscrizioni a ruolo, senza dimostrare l’inescusabilità della condotta. La Corte osserva però che, nel caso, l’inescusabilità è stata correttamente affermata: non si trattava di debiti personali del socio, bensì di una responsabilità solidale per debiti sociali. Eventuali diverse ipotesi fattuali avrebbero dovuto essere allegate e provate dall’amministrazione quali fatti impeditivi.
Il secondo motivo principale è invece fondato. La Corte territoriale ha confermato la liquidazione equitativa del danno patrimoniale correlato alla ritardata iscrizione nell’elenco, senza indicare quale concreto pregiudizio materiale fosse stato allegato e dimostrato. La posposizione temporale dell’iscrizione afferisce all’evento di danno, cui si possono correlare perdite da mancati introiti professionali, ma tale danno-conseguenza non risulta accertato nemmeno in via presuntiva. Il danno non è configurabile in re ipsa (Cass. Sez. U. n. 33645 del 2022) e la liquidazione equitativa non può sopperire alla carenza probatoria, presupponendo l’accertamento del pregiudizio effettivo (Cass. n. 32946 del 2024).
Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato: non emerge una statuizione del Tribunale ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ., e la domanda risarcitoria per condotta processuale temeraria va proposta nel giudizio presupposto (Cass. n. 25416 del 2019; Cass. n. 32029 del 2019; Cass. n. 13244 del 2023). Il secondo motivo è inammissibile per violazione del principio di specificità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. n. 34469 del 2019).
La Corte rigetta il primo motivo principale, accoglie il secondo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la decisione e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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