Prededuzione nel fallimento subentrato a concordato: serve la gestione del curatore (Cass. civ. Sez. I n. 13099 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La consecuzione tra concordato preventivo e fallimento consente l’ammissione in prededuzione, nella seconda procedura, dei crediti sorti in occasione o in funzione del concordato che non abbia risolto l’insolvenza, purché si tratti di debiti assunti dall’imprenditore, con le eventuali autorizzazioni richieste dall’art. 161, comma 7, e art. 167 legge fall. La stessa consecuzione e l’utilità della prestazione per la massa non operano invece come veicolo di prededuzione per i crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento. In tal caso occorre la riferibilità del credito a un atto di gestione del patrimonio da parte del curatore: l’esecuzione dei contratti pendenti resta sospesa finché il curatore non dichiari di subentrare o di sciogliersi, con l’autorizzazione del comitato dei creditori (art. 72, comma 1, legge fall.). Il criterio soggettivo sostituisce, dopo l’apertura del fallimento, quello misto cronologico, strumentale e soggettivo che opera solo prima.
Il Fatto
La società creditrice aveva presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento di una holding, per un ingente credito da forniture di energia e gas, chiedendone l’ammissione parte in prededuzione, parte in privilegio e parte in chirografo. Il giudice delegato aveva riconosciuto la prededuzione solo per il credito maturato durante la pendenza della domanda di concordato preventivo della società poi fallita.
La creditrice propose opposizione allo stato passivo davanti al Tribunale di Milano, sostenendo che il residuo, ammesso in chirografo, derivava da forniture eseguite dopo la dichiarazione di fallimento e utili alla massa, perché destinate a compendi aziendali acquistati con riserva di proprietà da amministrazioni straordinarie. Il Tribunale rigettò l’opposizione. Contro il decreto la società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; il fallimento ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi motivi ruotano attorno a un’unica tesi di fondo: il mancato subentro del curatore nei contratti di fornitura sarebbe irrilevante, dovendosi guardare solo alla consecuzione tra concordato e fallimento e all’utilità delle prestazioni per la massa. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e chiarisce che è proprio quella tesi a essere erronea, il che rende irrilevanti gli argomenti spesi a sostegno di tutti i motivi.
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 111, comma 2, legge fall. La consecuzione delle procedure e l’utilità dell’assunzione di determinati debiti rilevano ai fini della prededuzione di crediti sorti anche prima della dichiarazione di fallimento, quindi fuori dalla gestione del patrimonio spettante al curatore. Nella sequenza concordato-fallimento possono essere ammessi in prededuzione i crediti legittimamente sorti in occasione o in funzione del concordato, quando il fallimento regoli la medesima insolvenza non risolta.
La Corte precisa però i limiti di tale regola. Si deve trattare di debiti assunti dall’imprenditore e, per gli atti compiuti dopo la pubblicazione della domanda di concordato, con le autorizzazioni necessarie, in mancanza delle quali quegli atti sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali. Viceversa, consecuzione e utilità non possono veicolare la prededuzione di crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento e non derivanti dalla gestione del patrimonio da parte del curatore.
Il passaggio decisivo è di ordine sistematico. Con la dichiarazione di fallimento e lo spossessamento del debitore, il criterio soggettivo — atti posti in essere dal curatore che gestisce il patrimonio — sostituisce quello misto cronologico, strumentale e soggettivo, che può operare solo prima dell’apertura del fallimento. La giurisprudenza citata dalle parti riguarda infatti solo ipotesi di prededuzione di crediti sorti in occasione o in funzione del concordato, non di crediti maturati in costanza di fallimento. Il Collegio richiama Cass. n. 20113/2016, secondo cui il riferimento all’elemento cronologico deve integrarsi con l’elemento soggettivo della riferibilità del credito all’attività degli organi della procedura.
Sul piano dei contratti pendenti, la Corte rileva che l’esecuzione resta sospesa finché il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiari di subentrare o di sciogliersi (art. 72, comma 1, legge fall.). La regola non soffre eccezione per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, salvo il caso dell’esercizio provvisorio dell’impresa (art. 104, comma 7, legge fall.), non ricorrente nella specie. Nel fallimento non esiste una norma analoga all’art. 50 d.lgs. n. 270 del 1999 dettata per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Ne deriva l’irrilevanza delle censure sull’utilità e sul giudicato endofallimentare, profili che investono l’accertamento del fatto e sono inammissibili anche sotto tale diverso aspetto. Il ricorso è respinto con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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