Equa riparazione legge Pinto è giudizio contenzioso e non volontaria giurisdizione (Cass. civ. Sez. II n. 15759 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per il riconoscimento dell’equo indennizzo da irragionevole durata del processo ai sensi della l. n. 89 del 2001 ha carattere contenzioso, perché volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza ed è suscettibile di acquistare autorità di giudicato. Ne consegue che trovano applicazione analogica le disposizioni degli artt. 91 ss. cod. proc. civ. in tema di spese processuali. La liquidazione del compenso al difensore va effettuata non già in base alla tabella n. 7 del d.m. n. 55 del 2014, concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, bensì alla tabella n. 12 del medesimo decreto, sui giudizi ordinari innanzi alla corte d’appello. Il giudice che ometta di pronunciarsi sulle richieste di compenso per le procedure esecutive svolte nell’interesse della parte assistita incorre in violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Il Fatto
Due avvocati chiedono il pagamento dei compensi per prestazioni professionali svolte separatamente in favore della medesima assistita nell’ambito di vari procedimenti giudiziali. Propongono ricorso ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ. e il giudice di primo grado riconosce loro, rispettivamente, le somme di 400,00 e 600,00 euro. La Corte d’Appello, rilevata la contumacia della convenuta che non si era opposta alle richieste avverse, ritiene di non dover provvedere sulle spese di causa.
Gli avvocati ricorrono per cassazione con due motivi: con il primo lamentano la mancata liquidazione delle spese del giudizio, con il secondo censurano l’insufficienza delle somme riconosciute e la qualificazione dei procedimenti presupposti come rientranti nella volontaria giurisdizione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per primo il secondo motivo e lo ritiene fondato. Il giudice di appello ha liquidato i compensi per i due procedimenti volti al riconoscimento dell’equo indennizzo ai sensi della l. n. 89 del 2001 applicando i parametri del d.m. n. 55 del 2014, sul presupposto che si trattasse di materia rientrante nella volontaria giurisdizione.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, espresso tra le altre dalla ordinanza n. 6015 del 28.02.2019, secondo cui il giudizio per l’equo indennizzo ha carattere contenzioso. Pur concludendosi con un decreto motivato, il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza ed è idoneo al giudicato. Trovano quindi applicazione analogica le disposizioni degli artt. 91 ss. cod. proc. civ. sulle spese processuali.
Di qui la conseguenza sulla liquidazione: essa va effettuata non in base alla tabella n. 7 del d.m. n. 55 del 2014, sui procedimenti di volontaria giurisdizione, ma alla tabella n. 12 del medesimo decreto, sui giudizi ordinari davanti alla corte d’appello. La Corte rileva inoltre che il giudice di merito ha del tutto trascurato di pronunciarsi sulle richieste di compenso avanzate per le procedure esecutive svolte nell’interesse dell’attuale intimata.
Il secondo motivo è pertanto accolto e il primo resta assorbito. L’ordinanza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello, in diversa composizione, perché provveda alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio, comprese quelle di legittimità, in base all’esito complessivo.
Nota della Redazione
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