Revocatoria fallimentare e spese di appello: valore determinato per scaglioni (Cass. civ. Sez. III n. 874 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la sentenza è nulla per error in procedendo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice. Nel giudizio revocatorio proseguito dal curatore ex art. 66 legge fallimentare, il subentro non muta la domanda e gli effetti dell’azione pauliana si estendono alla massa dei creditori. Il credito ex art. 2901 cod. civ. include la mera legittima aspettativa, senza i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. È errore di diritto la liquidazione delle spese di appello che non espliciti i parametri del d.m. n. 55/2014 utilizzati per determinare il valore della causa.
Il Fatto
Una società immobiliare stipulava con un privato un contratto preliminare di vendita di cosa futura. In seguito all’inadempimento, il promissario otteneva un lodo arbitrale che riconosceva in suo favore un credito di oltre centonovantamila euro.
Durante il giudizio arbitrale la società alienava tre immobili. Il creditore agiva allora in revocatoria ordinaria davanti al Tribunale, chiedendo l’inefficacia degli atti. Nelle more veniva dichiarato il fallimento della debitrice e la curatela interveniva, chiedendo la declaratoria di inefficacia nell’interesse della massa. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda quanto alle prime due compravendite; la Corte d’appello rigettava i gravami proposti dagli acquirenti. Questi ricorrono in cassazione con plurimi motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge le censure sulla motivazione apparente. Ricorda che la sentenza è nulla solo quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice e rileva che la Corte territoriale ha esternato ragioni idonee a sostenere la decisione.
Quanto al subentro della curatela, la Corte richiama una giurisprudenza costante: l’azione revocatoria è un’azione che il curatore trova nella massa fallimentare e nella quale subentra ex art. 66 legge fallimentare, accettando la causa nello stato in cui si trova. Il fallimento sopprime la legittimazione dell’attore originario solo se l’azione pauliana è proposta unicamente verso il debitore fallito; se la domanda è rivolta anche a un terzo verso cui il curatore non vanta pretese, il creditore resta legittimato. Il risultato dell’azione si estende così all’intera massa dei creditori. La censura sul preteso ampliamento del thema è quindi infondata.
La Corte conferma poi che il credito ex art. 2901 cod. civ. va inteso in nozione lata, comprensiva di ragione o aspettativa, con irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. I fatti costitutivi del credito precedevano le alienazioni, poiché il procedimento arbitrale era stato incardinato prima delle compravendite.
Sono dichiarati inammissibili i motivi che, sotto la veste di violazioni normative, propongono una revisione dell’accertamento di fatto, aggiungendo elementi fattuali non deducibili in sede di legittimità e censure assertive e generiche.
È invece fondato il motivo sulle spese. La Corte territoriale aveva determinato il valore della causa in circa seicentocinquantamila euro, senza chiarire i parametri usati. Il giudice non ha spiegato come sia giunto a tale valore e ha omesso di rispondere alla censura sull’identificazione dello scaglione del d.m. n. 55/2014. Decidendo nel merito sul parametro del valore indeterminato, la Corte liquida le spese di appello in cinquemila euro, oltre duecento per esborsi e accessori, con condanna solidale delle ricorrenti. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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