Inammissibile il ricorso che chiede un terzo grado di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15760 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si risolve nella richiesta di rivalutazione dei fatti storici e degli esiti istruttori è inammissibile, perché mira a una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito. La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice ha attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata; la violazione dell’art. 115 c.p.c. solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, fuori dai poteri officiosi. È invece inammissibile la doglianza sul maggiore convincimento attribuito ad alcune prove, attività consentita dall’art. 116 c.p.c. Il difetto di interesse ad agire colpisce i motivi che investono il ricorso monitorio quando il decreto ingiuntivo sia stato revocato in primo grado. Il sindacato sulle spese dei gradi di merito è limitato al rispetto del divieto di porle a carico della parte integralmente vittoriosa e dei limiti di tariffa.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, aveva condannato una società al pagamento in favore di un ex dipendente di ulteriori somme per differenze retributive — ratei di tredicesima mensilità, ROL, festività, indennità per ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso — oltre accessori, in aggiunta a quanto già riconosciuto in primo grado per retribuzioni non pagate e TFR.
Il Tribunale aveva ridotto l’originaria pretesa ingiunta in sede monitoria, previa revoca del decreto ingiuntivo. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’inidoneità del ricorso monitorio a individuare le singole componenti della pretesa creditoria, con violazione degli artt. 633, 634, 638 e 640 c.p.c. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire, poiché il decreto ingiuntivo era stato revocato dalla sentenza di primo grado.
Il secondo motivo lamentava l’erronea applicazione del principio di non contestazione. La Corte lo ha ritenuto inammissibile richiamando Cass. n. 15058/2024: il ricorso che deduce la violazione del principio di non contestazione deve indicare la sede processuale delle tesi disattese, trascriverne i passaggi e specificare il contenuto della comparsa di risposta avversaria, per consentire di valutare i presupposti dell’art. 115 c.p.c.
Il terzo motivo denunciava travisamento dei fatti e inversione dell’onere probatorio. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, perché si risolveva nella richiesta di riesame degli esiti istruttori, non consentita in sede di legittimità, richiamando Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017, S.U. n. 34476/2019, S.U. n. 20867/2020 e n. 36349/2023. Non si configura violazione dell’art. 2697 c.c. quando l’onere sia attribuito alla parte correttamente onerata; né dell’art. 115 c.p.c. quando il giudice valuti le prove proposte, attività consentita dall’art. 116 c.p.c. Nella specie la domanda era stata accolta nei limiti ritenuti provati da buste paga e CTU contabile.
Il quarto motivo contestava la mancata compensazione delle spese. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: il sindacato sulle spese di merito è limitato al divieto di porle a carico della parte integralmente vittoriosa e ai limiti minimi e massimi di tariffa, profili insussistenti (Cass. n. 19613/2017, n. 11329/2019).
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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