Lavoro straordinario nel pubblico impiego: autorizzazione elemento costitutivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15983 del 15.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone la previa autorizzazione dell’amministrazione, anche implicita, poiché essa implica la valutazione delle ragioni di interesse pubblico e la verifica della compatibilità della spesa con il bilancio. La presenza dell’autorizzazione datoriale è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ., operando gli artt. 2108 cod. civ., 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 36 Cost.. L’autorizzazione costituisce elemento costitutivo della pretesa, che il dipendente deve allegare e provare: la questione è rilevabile anche d’ufficio dal giudice in ossequio al principio iura novit curia, e la sua contestazione in appello non integra domanda nuova ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un dipendente di un’agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, inquadrato come operaio specializzato di IV livello con mansioni di carattere forestale, agisce davanti al Tribunale chiedendo l’accertamento dell’inadempimento della datrice di lavoro e la condanna al pagamento della remunerazione delle ore di tragitto casa/lavoro, di venti minuti di lavoro straordinario e di un importo annuo a titolo risarcitorio per la mancata messa a disposizione di quanto previsto dal contratto integrativo regionale.
Il giudice di primo grado accoglie parzialmente il ricorso, riconoscendo il compenso per il lavoro straordinario. La società regionale propone appello; la Corte territoriale rigetta l’impugnazione, ritenendo nuova e tardiva la difesa con cui l’ente aveva contestato per la prima volta in secondo grado l’assenza di autorizzazione agli straordinari. L’ente ricorre quindi per cassazione con due motivi, mentre il lavoratore resta intimato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte muove dalla qualificazione giuridica dell’ente, affermando che la ricostruzione della natura di un soggetto è compito del giudice di legittimità, che vi provvede anche d’ufficio in ossequio al principio iura novit curia, quando tale natura si fonda su disposizioni di legge e non su atti di autonomia privata, secondo il precedente Cass. n. 28060/2020.
Richiamando il proprio orientamento (Cass. n. 10811/2023), la Corte ribadisce che l’agenzia è ente pubblico non economico: la legge regionale istitutiva la qualifica come persona giuridica di diritto pubblico, le attività svolte hanno connotazione non economica e l’ente opera come mero ente tecnico operativo, soggetto a forte indirizzo regionale. Ne deriva che i rapporti di lavoro alle sue dipendenze rientrano nel lavoro pubblico: l’applicazione di un contratto collettivo di diritto privato non osta alla qualificazione in termini pubblicistici, prevalendo le regole comuni del lavoro privatizzato (Cass. n. 6193/2023).
Da ciò discende il principio sul compenso dello straordinario: esso presuppone la previa autorizzazione dell’amministrazione, che implica la valutazione delle ragioni di interesse pubblico e il controllo della compatibilità della spesa (Cass. n. 2509/2017). Tuttavia, in tempi più recenti la Corte ha chiarito che l’art. 2126 cod. civ. è integrativo delle previsioni collettive e delle regole sui vincoli di spesa: quando la prestazione è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore, va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta, in linea con l’art. 36 Cost. (Cass. n. 17912/2024; Cass. n. 23506/2022). Per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni non siano rese insciente vel prohibente domino, ma con il consenso anche implicito del datore.
Il secondo motivo è parimenti fondato. La Corte esclude che la contestazione dell’ente integri domanda nuova: nel rito del lavoro la preclusione di un’eccezione nuova opera solo se essa introduce un tema d’indagine non prospettato in primo grado, alterando i termini sostanziali della controversia (Cass., SU, n. 15408/2003; Cass. n. 2271/2021). Poiché l’autorizzazione è elemento costitutivo della pretesa, che il lavoratore deve allegare e provare, e la sua sussistenza avrebbe dovuto essere verificata d’ufficio dal giudice, l’ente ben poteva chiedere al giudice di appello di compiere l’accertamento omesso. Il tema non era nuovo, essendo stata sempre negata la spettanza dello straordinario, e sull’an non si era formato il giudicato. Il ricorso è accolto, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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