Ricorso per cassazione inammissibile per omessa trascrizione delle norme collettive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8339 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, denunciando la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, non provveda alla trascrizione, anche essenziale, delle clausole invocate e non indichi le parti degli atti su cui la censura si fonda, difettando il requisito di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. L’esegesi del contratto collettivo è riservata al giudice di merito e, nel giudizio di legittimità, il sindacato è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata.
Il Fatto
Una dipendente dell’INPS, collocatasi in posizione utile nella graduatoria provvisoria approvata con determinazione del Direttore Generale n. 475 del 30/12/2022 per una selezione interna di progressione economica orizzontale, non vedeva riconosciute le relative differenze retributive, essendo cessata dal servizio prima dell’approvazione della graduatoria rettificata con successiva determinazione n. 128 del 14/04/2023, ritenuta dall’Amministrazione requisito necessario per l’accesso alla progressione.
Adito il tribunale, questi accoglieva la domanda della lavoratrice e la Corte d’appello confermava la pronuncia, attribuendo carattere definitivo alla graduatoria del 30/12/2022. Avverso tale sentenza l’INPS proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., nonché degli artt. 6 e 7 del bando di selezione, dell’art. 18, comma 4, del CCNL 2019-2021 e degli artt. 2, 6 e 7 dell’Accordo stralcio del 27/10/2022.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso depositato telematicamente presentava otto pagine in bianco, di cui una parzialmente priva di testo, su un totale di ventitré pagine. La censura, pur invocando il principio di autosufficienza, ometteva di allegare, riportare e trascrivere la pluralità di articoli del bando, del CCNL e dell’Accordo stralcio oggetto di contestazione, limitandosi a citarli senza specificare le parti di interesse per la decisione.
Richiamando i principi espressi da precedenti pronunce, la Corte ha ribadito che l’autosufficienza del ricorso, pur modulata secondo criteri di sinteticità e chiarezza, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, al fine di consentire al giudice di legittimità l’esame delle doglianze. Nel caso di specie, la mancata riproduzione delle clausole normative e la mancata indicazione delle parti che la Corte territoriale avrebbe violato o male interpretato comportano l’inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di specificità.
La Corte ha inoltre precisato che, anche a voler superare il profilo di inammissibilità formale, il ricorso sarebbe comunque inammissibile poiché sollecita una diversa esegesi di atti la cui interpretazione è riservata al giudice del merito. L’esegesi del contratto collettivo si sostanzia in un accertamento di fatto, soggetto al sindacato di legittimità solo limitatamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e alla coerenza logica della motivazione.
La denuncia di violazione delle regole di ermeneutica, infatti, esige una specifica indicazione delle ragioni giuridiche per le quali deve ravvisarsi l’asserita violazione, non potendo le censure risolversi nella contrapposizione di una diversa interpretazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e l’INPS è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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