Danno evento e danno conseguenza: onere probatorio e ripristino irrilevante (Cass. civ. Sez. III n. 16381 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità extracontrattuale, l’accertamento del danno evento non comporta automaticamente il riconoscimento del danno conseguenza. Compete al giudice di merito valutare il materiale probatorio distinguendo la causalità materiale, che verifica se l’evento sia riferibile alla condotta del soggetto individuato, dalla causalità giuridica, che attiene alla risarcibilità civile di quell’evento. Spetta all’attore, secondo l’art. 2697 cod. civ., dimostrare il pregiudizio concreto e l’interesse al ripristino dello stato dei luoghi. Non è configurabile la violazione dell’art. 2697 cod. civ. quando la censura investa la valutazione delle prove, e non l’attribuzione dell’onere probatorio. Il vizio di motivazione è deducibile, in caso di doppia conforme, solo ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nei limiti dell’art. 348-ter cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società proprietaria di un immobile ha convenuto in giudizio il vicino per i danni causati alla sua proprietà durante lavori edili di sbancamento. Il pregiudizio riguardava il muro confinante, la rete fognaria, elettrica e del gas e la pavimentazione prospiciente. Il danno era stato quantificato in sede di accertamento tecnico preventivo.

Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda; la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20 dicembre 2021, ha confermato la decisione condannando l’appellante alle spese. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

I primi cinque motivi sono stati esaminati congiuntamente, riguardando la medesima questione: l’asserita omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della responsabilità e di risarcimento, l’errata applicazione delle norme sull’onere della prova e l’autonomia del danno evento rispetto al danno conseguenza.

La Corte ha ritenuto le censure infondate. La Corte territoriale ha chiaramente argomentato che la domanda non poteva essere accolta perché la ricorrente non aveva dimostrato né il danno concreto subito, né l’interesse al ripristino dello stato dei luoghi. Pur ritenendo provato il fatto storico del danneggiamento del manufatto, il giudice di merito ha correttamente rigettato la domanda per mancanza di prova di un effettivo danno risarcibile, basandosi sulle risultanze della consulenza tecnica.

Il principio applicato distingue la causalità materiale dalla causalità giuridica. Il fondo dell’attrice, sul quale insisteva un edificio fatiscente, è stato completamente demolito e sostituito da un complesso di cinque fabbricati indipendenti a schiera. La Corte d’appello ha evidenziato che le opere necessarie al ripristino sarebbero state inutili, perché in occasione della demolizione e ricostruzione sarebbero state comunque eliminate.

Non è quindi configurabile alcuna omissione di pronuncia, avendo la Corte territoriale esaminato la domanda e rigettandola per mancanza di prova del danno concreto. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha rilevato che la censura avrebbe dovuto essere formulata ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ipotesi non consentita ex art. 348-ter cod. proc. civ. in caso di doppia conforme. La Corte territoriale ha svolto una autonoma valutazione critica, richiamando le considerazioni del Tribunale in modo da rendere palese la motivazione adottata (Cass. n. 459 del 2022).

La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, e non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove (Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020). Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità, poiché la Corte territoriale non ha invertito l’onere probatorio, prendendo le mosse dal dato non contestato del danneggiamento del muro e valutando il profilo assorbente della utilità delle opere da eseguire. Il ricorso è stato rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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