Motivazione apparente del decreto di rigetto della rivendica: nullità e rinvio (Cass. civ. Sez. I n. 17473 del 29.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetto da nullità, per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il decreto che decide sull’opposizione alla domanda di rivendica e si limiti alla mera scansione di un precedente di legittimità, senza indicare i fatti di causa, i motivi di opposizione e le prove dedotte. La motivazione apparente non raggiunge la soglia del «minimo costituzionale» e integra il vizio sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice di merito non può omettere l’esame delle deduzioni difensive attraverso formule di stile, dovendo dare conto delle ragioni dell’opposizione per rendere comprensibile la decisione. Accertata la nullità, la Cassazione cassa con rinvio al giudice di merito in diversa composizione.

Il Fatto

La ricorrente aveva acquistato da una procedura fallimentare una serie di beni mobili, che aveva messo a disposizione dapprima di una società partecipata dal consorzio controricorrente e, dopo il fallimento di questa, dello stesso consorzio presso il suo stabilimento. Intervenuta la liquidazione coatta amministrativa del consorzio, la società ha proposto domanda di rivendica dei beni.

Il commissario liquidatore ha rigettato la domanda per l’impossibilità di individuare in modo univoco i beni rivendicati, privi di numeri di matricola o di serie, e, quanto a un omogeneizzatore, per la non corrispondenza della marca. La società ha contestato la decisione con ricorso ex art. 98 l.fall. Il Tribunale di Vicenza ha rigettato l’opposizione per difetto di prova, richiamando un precedente di legittimità sulle regole probatorie della rivendica, con assorbimento delle restanti questioni. Avverso il decreto la società ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal consorzio in liquidazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la nullità del decreto per omessa pronuncia sui motivi di opposizione. Il Tribunale non avrebbe esaminato, né espressamente né implicitamente, le deduzioni sul valore probatorio della documentazione allegata alla domanda di rivendica, soffermandosi solo sul tema della prova testimoniale, riguardante esclusivamente due beni.

Il Collegio riconduce la doglianza alla mera apparenza della motivazione. Nel decreto impugnato i motivi di opposizione non vengono nemmeno indicati. Il contenuto del provvedimento consta della scansione di un brano di un precedente di legittimità, seguito dall’affermazione che nulla è stato allegato in funzione della possibile ammissibilità della prova testimoniale, che la pretesa attorea è rimasta sfornita di prova e che le questioni non trattate sono incontestate o assorbite.

In mancanza di qualsiasi riferimento ai fatti di causa, ai motivi di opposizione e alle prove dedotte, la decisione appare del tutto astratta e avulsa dal contesto di merito, o comunque inidonea alla sua comprensione. La formula di stile sull’assorbimento delle questioni non trattate non dà conto della specificità delle ragioni dell’opposizione.

La motivazione non raggiunge dunque la soglia del «minimo costituzionale» sindacabile in sede di legittimità. La Corte richiama l’indirizzo nomofilattico secondo cui il provvedimento è nullo in presenza di vizi riconducibili alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile e, come nella specie, alla motivazione apparente (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014; Cass. n. 26199/2021, n. 33961/2022, n. 4784/2023).

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con cui si denunciava la violazione degli artt. 103 l.fall. e 619-621 cod. proc. civ. in tema di ammissibilità della prova testimoniale. Ne segue la cassazione del decreto e il rinvio al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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