Pignoramento credito da ordinanza assegnazione e inefficacia pagamento primo assegnatario (Cass. civ. Sez. III n. 5778 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito che il creditore assegnatario vanta nei confronti del terzo pignorato in forza dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce un autonomo diritto di credito, distinto da quello originariamente pignorato, ed è a sua volta assoggettabile a pignoramento presso terzi da parte del creditore del creditore (cd. creditor creditoris). Il pagamento che il terzo esegua in favore del primo assegnatario dopo la notificazione del secondo pignoramento è inefficace nei confronti del creditore procedente, ai sensi dell’art. 2917 c.c., non ricorrendo in tal caso il rischio di doppio pagamento che aveva giustificato la lettura restrittiva offerta dalla Corte cost. n. 374 del 2/11/1996.
Il Fatto
Un creditore promuoveva espropriazione forzata presso il terzo pignorato nei confronti della propria debitrice. Il terzo, società fiduciaria, dichiarava di detenere per conto dell’esecutata quote di fondi comuni; il giudice dell’esecuzione ne ordinava la vendita e, all’esito, con ordinanza dell’1.4.2016 assegnava al creditore procedente la somma ricavata, qualificando il terzo quale pignorato e richiamando l’art. 553 c.p.c..
Nelle more, un diverso creditore — il cui intervento era stato dichiarato inammissibile nel primo processo — pignorava presso la stessa società il credito che il primo assegnatario vantava verso di essa in forza di quella ordinanza. Il terzo, già ottemperante al primo ordine di pagamento, rendeva dichiarazione negativa. Il giudice dell’esecuzione assegnava il credito al secondo procedente, provvedimento revocato in opposizione; riassunta la procedura, l’istanza di accertamento dell’obbligo del terzo era respinta. In accoglimento dell’opposizione, il Tribunale di Roma revocava quel rigetto e condannava la società al pagamento delle spese. La società ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la qualificazione del provvedimento conclusivo del primo processo esecutivo. Secondo la ricorrente, la società avrebbe assunto la veste di commissionario alla vendita dei titoli, con la conseguenza che il provvedimento finale sarebbe un’ordinanza di distribuzione ex artt. 510 e 542 c.p.c. e non di assegnazione ex art. 553 c.p.c., con difetto dei presupposti dell’art. 2917 c.c.
La Corte riconosce che la ricostruzione è plausibile, ma la ritiene superata dal dato letterale: il giudice dell’esecuzione aveva univocamente individuato la società come terzo pignorato e qualificato il provvedimento come assegnazione del credito. Se davvero si fosse trattato di mero commissionario, si sarebbe disposto il versamento del ricavato per procedere alla distribuzione; era invece stato configurato un vero e proprio credito dell’esecutata, poi oggetto di assegnazione. Il punto decisivo non è la correttezza delle modalità seguite nel primo processo — non opposte da alcuno — ma l’esistenza di un’ordinanza di assegnazione in forza della quale la società è divenuta debitrice dell’assegnatario, con credito poi pignorato dal creditore del creditore.
Il secondo motivo censura l’uso della Corte cost. n. 374 del 2/11/1996, dalla quale la ricorrente estrapola il principio secondo cui l’inefficacia dell’art. 2917 c.c. non si estenderebbe all’estinzione verificatasi per effetto del procedimento esecutivo. La Corte reputa la censura infondata: quella pronuncia riguardava pignoramenti successivi aventi a oggetto il medesimo credito verso lo stesso terzo, posto nell’alternativa tra inadempimento all’ordine di pagamento e pagamento inefficace verso il secondo pignorante. Qui i due pignoramenti hanno colpito crediti diversi: il primo il credito dell’esecutata verso la società, il secondo il credito dell’assegnatario verso la stessa. Non sussisteva quindi alcun rischio di doppio pagamento, che sola giustifica la lettura restrittiva della Consulta.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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