Diniego di rimborso interessi IVA e sospensione per ritardo documentale (Cass. civ. Sez. V n. 16592 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione finanziaria nega il rimborso di un credito, di tributi o degli interessi sugli stessi, non ha natura di avviso di accertamento, perché non introduce una pretesa tributaria nuova. Ne consegue che il diniego non è soggetto agli obblighi di motivazione previsti per gli atti di esercizio della potestà impositiva: è sufficiente che delinei gli aspetti essenziali delle ragioni del rigetto, richiamando le norme di riferimento. Nel giudizio di impugnazione del diniego il contribuente assume la veste di attore in senso sostanziale e su di lui grava l’onere della prova della domanda. La sospensione degli interessi di cui all’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 opera solo per il ritardo documentale ascrivibile alla mancata collaborazione del creditore, non per il tempo necessario a ottenere una garanzia che duplichi una cautela già disposta.
Il Fatto
La società contribuente chiedeva a rimborso una quota dell’IVA di gruppo maturata a credito per l’anno d’imposta 2011. L’Agenzia delle entrate negava parzialmente il rimborso degli interessi maturati, applicando diversi periodi di sospensione della loro decorrenza. Il diniego veniva impugnato e i giudici di primo grado accoglievano il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo il provvedimento privo di adeguata motivazione e non giustificata la sospensione collegata al ritardo nella produzione documentale. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la società ha resistito con controricorso e memorie.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte accoglie la censura dell’Ufficio. Il diniego di rimborso — riferito a tributi o agli interessi sugli stessi — non costituisce esercizio di potestà impositiva e non deve essere motivato come un avviso di accertamento, che presuppone una pretesa nuova. Nelle controversie sul rigetto di un’istanza di rimborso il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare la propria domanda. L’Ufficio, non prospettando alcuna pretesa, non incontra gli obblighi di motivazione degli atti impositivi e può svolgere in giudizio argomentazioni ulteriori senza incorrere in ultrapetizione. È sufficiente una motivazione che indichi le ragioni essenziali del rigetto.
Sul secondo motivo la Corte rigetta la censura, pur correggendo la motivazione dei giudici di merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. Le dichiarazioni fiscali sono di norma dichiarazioni di scienza ed emendabili; ma le scelte compiute attraverso moduli predisposti dall’erario, come l’opzione per il rimborso anziché per la compensazione del credito, hanno valore negoziale e sono irretrattabili anche in caso di errore, salvo che il contribuente ne dimostri il carattere essenziale e riconoscibile. Poiché la dichiarazione integrativa non poteva incidere sulla richiesta di rimborso, gli interessi dovevano decorrere dalla data dell’originaria dichiarazione. La soluzione non è contraddetta dal precedente sulla dichiarazione di successione, dove l’integrativa aveva portato a conoscenza dell’Ufficio cespiti prima ignoti.
Sul terzo motivo, il vizio di motivazione è dichiarato assorbito e comunque inammissibile per violazione dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., trattandosi di doppia pronuncia conforme di merito.
Il quarto motivo è fondato. L’art. 38-bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 esclude dal computo degli interessi il periodo tra la richiesta di documenti e la loro consegna, quando superi quindici giorni, per non far gravare sull’Amministrazione il ritardo ascrivibile alla mancata collaborazione del creditore. Nel caso di specie i documenti furono prodotti a grande distanza dalle due richieste, senza contestazione sulla rilevanza degli stessi. Diversamente, la richiesta di una garanzia dopo un provvedimento di sospensione per carichi pendenti integra una ingiustificata duplicazione della cautela, in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede e con l’art. 2 Cost., e non può sospendere la decorrenza degli interessi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche sulle spese.
Nota della Redazione
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