Termine lungo d’appello tributario: sei mesi e non 180 giorni (Cass. civ. Sez. V n. 16585 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il termine lungo per proporre appello, previsto dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. in caso di mancata notificazione della sentenza, è di sei mesi e non di centottanta giorni. Il computo va effettuato secondo il calendario comune, con la conseguenza che il termine semestrale scade nel giorno corrispondente del sesto mese e non in quello risultante dal conteggio in giorni. È pertanto tempestivo l’appello spedito nel giorno di scadenza del semestre, decorrente dal deposito della sentenza di primo grado non notificata. Il giudice d’appello che, assumendo come base il calcolo in giorni, dichiari l’impugnazione tardiva, viola l’art. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e l’art. 327 cod. proc. civ., con conseguente cassazione della sentenza per vizio di attività.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto in parte le difese del contribuente, dichiarando prescritta una parte dei crediti portati dalle cartelle oggetto di due intimazioni di pagamento. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo, assorbendo ogni altra questione.
L’agente della riscossione ha impugnato la decisione d’appello in Cassazione. Il contribuente ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. La questione che arriva davanti alla Corte riguarda esclusivamente il calcolo del termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado non notificata.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 155, comma 2, e 327 cod. proc. civ.. Il giudice d’appello avrebbe illegittimamente ritenuto tardivo il gravame dell’agente della riscossione.
La Corte ritiene il motivo fondato. La sentenza di primo grado, non notificata — circostanza accertata dallo stesso giudice d’appello — risulta depositata il 9.10.2018, senza che sia intervenuta notificazione. Da ciò deriva l’applicabilità del termine lungo semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda il criterio di computo. In materia di processo tributario il termine lungo deve essere calcolato in sei mesi e non in centottanta giorni, come invece assumeva il controricorrente. Il richiamo all’art. 155, secondo comma, cod. proc. civ. conferma che, quando la legge richiama un termine in mesi, il calcolo segue il calendario e non il numero complessivo dei giorni.
Applicando il criterio corretto, il termine è scaduto il 9.4.2019: proprio nel giorno in cui, secondo lo stesso giudice d’appello, è stato spedito l’atto d’appello. L’impugnazione è dunque tempestiva, e la sentenza impugnata trae erronee conseguenze dalla propria premessa fattuale.
In accoglimento del ricorso la sentenza è cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l’esame del profilo dedotto, di quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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