Il giudicato di annullamento dell’accertamento alla società di persone estende i suoi effetti al giudizio sul socio (Cass. civ. Sez. 5 n. 7356 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi successivamente alla sentenza impugnata può essere dedotto nel giudizio di cassazione, purché sia sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso, mediante deposito della sentenza passata in cosa giudicata entro il termine di cui all’art. 372 c.p.c. In tema di accertamento delle imposte sui redditi delle società di persone, il giudicato di annullamento per motivi di merito dell’avviso di accertamento notificato alla società fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dell’accertamento societario rispetto a quello individuale, senza che rilevi la mancata partecipazione al giudizio dei soci, i quali siano risultati totalmente vittoriosi.
Il Fatto
Due soci di una società in accomandita semplice impugnavano separatamente gli avvisi di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2005, emessi a seguito di un accertamento nei confronti della società che aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi, applicando una percentuale di ricarico del 120% ritenuta indiziata da una serie di incongruenze gestionali emerse dall’analisi della contabilità.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi dei soci, ma la Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’ente impositore, riformava le decisioni, confermando la legittimità dell’accertamento induttivo. Avverso tali sentenze i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 per la mancata indicazione dei criteri di calcolo della percentuale di ricarico e l’omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dal contrasto tra la percentuale applicata e le risultanze dello studio di settore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, riuniti i giudizi, ha esaminato prioritariamente la questione del giudicato sopravvenuto, rilevando che, in uno dei giudizi, la ricorrente aveva depositato la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in sede di rinvio, aveva accolto il ricorso della società contro l’avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo al medesimo anno d’imposta. Tale sentenza, munita dell’attestazione di mancata impugnazione, era passata in giudicato.
Quanto alla tempestività del deposito, la Corte ha precisato che esso è avvenuto entro il termine di quindici giorni prima dell’adunanza camerale, in conformità alla nuova formulazione dell’art. 372 c.p.c., applicabile ratione temporis. Ha quindi ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui il giudicato formatosi successivamente alla sentenza impugnata può essere dedotto nel giudizio di cassazione, qualora sia sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 14815 del 2008, secondo cui il giudicato di annullamento per motivi di merito dell’avviso di accertamento notificato alla società di persone fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dell’accertamento societario. La pregiudizialità non subisce i limiti soggettivi del giudicato nei confronti dei soci che, pur non avendo partecipato al contraddittorio, siano risultati totalmente vittoriosi, atteso che l’amministrazione finanziaria ha avuto modo di difendersi nel giudizio promosso dalla società.
La conseguenza è che, una volta formatosi il giudicato sull’annullamento dell’accertamento societario, diviene superfluo rilevare l’eventuale nullità del giudizio promosso dai soci o disporre l’integrazione del contraddittorio, essendo ormai definitivo l’annullamento del presupposto necessario degli accertamenti individuali. La Corte ha quindi cassato le sentenze impugnate e, decidendo nel merito, ha accolto gli originari ricorsi dei contribuenti.
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Nota della Redazione
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