Estervestizione societaria e IVA: presunzioni e sede effettiva in Italia (Cass. civ. Sez. V n. 16606 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’esterovestizione della società con sede legale all’estero ricorre quando la sede amministrativa, intesa come luogo di concreto svolgimento dell’attività di direzione e gestione, resta nel territorio dello Stato al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa. La fattispecie può essere provata mediante presunzioni, purché gli indici di fittizia localizzazione siano esaminati nel loro insieme, non atomisticamente, secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza. La nozione di sede dell’amministrazione coincide con quella di sede effettiva, luogo in cui si accentrano stabilmente gli organi e gli uffici societari. Ne consegue che, accertata l’esterovestizione, le cessioni di beni destinate al territorio italiano sono imponibili ai fini IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, recuperando a tassazione maggiore IVA, oltre interessi e sanzioni. L’Ufficio contestava di aver effettuato cessioni di beni a una società con sede nella Repubblica di San Marino, ritenuta esterovestita perché di fatto operante e amministrata in Italia. Le operazioni venivano così qualificate come imponibili, con aliquota del 10%, ritenendosi inapplicabili le disposizioni sugli scambi intracomunitari e sull’esenzione delle cessioni verso San Marino.

La società, incorporante della contribuente originaria per fusione, impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso con sentenza del 2016. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione di primo grado con sentenza del 2018. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione su quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, dichiarando inammissibili tre dei quattro motivi e infondato il quarto. Il primo motivo deduceva la nullità della sentenza di appello per avere il giudice tributario fondato la pretesa impositiva sull’art. 7-bis d.P.R. n. 633/1972, sostituendo la motivazione dell’avviso con altra ritenuta più confacente. La Corte rileva che nella motivazione non si rinviene l’errore dedotto, essendo la disciplina richiamata coerente con la natura non imponibile delle operazioni contestate.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che l’esterovestizione può essere dimostrata per presunzioni, purché gli indici siano valutati nel loro insieme. La nozione di sede dell’amministrazione coincide con la sede effettiva di matrice civilistica, cioè il luogo deputato all’accentramento degli organi societari in vista del compimento degli affari. Il giudice di merito ha accertato che la società estera era di fatto amministrata in Italia e che in Italia aveva l’oggetto principale della propria attività, la commercializzazione di beni ivi prodotti.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità e quella della Corte di giustizia, rilevando che la fattispecie non contrasta con la libertà di stabilimento, essendo ammesse le misure che colpiscono le costruzioni di puro artificio. Quanto all’IVA, la Corte esclude ogni estensione dell’art. 73 TUIR: la Commissione ha basato il giudizio sull’operatività in Italia della società estera, con vantaggi fiscali per la contribuente.

Il terzo motivo è inammissibile, mirando a una rivalutazione dei fatti già valutati in doppia conforme. Il quarto motivo è infondato: ai fini dell’esenzione delle cessioni verso San Marino, occorre la fattura munita del timbro a secco dell’ufficio tributario sammarinese, mentre il codice identificativo del cliente è adempimento meramente formale. Nel caso concreto i beni risultano destinati al territorio italiano, con conseguente imposizione in Italia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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