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Prescrizione quinquennale ex art. 209 cod. strada e nuova decorrenza dalla cartella esattoriale (Cass. civ. n. 11184 del 26.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notifica della cartella esattoriale, sebbene abbia efficacia interruttiva della prescrizione quinquennale prevista dall’art. 209 cod. strada per la riscossione delle somme dovute per violazioni amministrative, determina il decorso di un nuovo termine di prescrizione di pari durata, ferma restando l’interruzione come regolata dalle norme del codice civile. La scadenza del termine perentorio per opporsi all’atto di riscossione non produce la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., salvo che sussista un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Il Fatto

Il contribuente aveva proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso un’intimazione di pagamento notificata dall’agente della riscossione, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito derivante da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione e il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15431/2018, aveva confermato la decisione, limitandosi a verificare che tra la notifica del verbale di accertamento prodromico dell’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale non fosse decorso il quinquennio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rilevato che il giudice di merito aveva omesso di considerare il periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale. La notifica della cartella aveva infatti interrotto la prescrizione quinquennale, ma aveva contestualmente fatto decorrere un nuovo termine di prescrizione di durata quinquennale, ai sensi dell’art. 209 cod. strada e del richiamato art. 28 della legge n. 689/1981. Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto verificare se tra la notifica della cartella e la notifica dell’intimazione di pagamento fosse decorso il predetto termine.

La Corte ha inoltre richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 23397 del 17/11/2016, secondo cui la scadenza del termine perentorio per opporsi a un atto di riscossione mediante ruolo produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, senza determinare la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Tale principio opera con riguardo a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti, inclusi quelli relativi alle sanzioni amministrative, con la sola eccezione dell’ipotesi in cui sussista un titolo giudiziale divenuto definitivo, evenienza non ricorrente nella specie.

La censura del ricorrente, che lamentava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione in relazione al periodo ulteriormente decorso, è stata pertanto ritenuta fondata.

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma in diversa persona fisica per il riesame dell’eccezione di prescrizione, statuendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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