Motivazione apparente per relationem e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 16610 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
È nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza di appello tributaria che si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento senza rendere individuabili le ragioni poste a fondamento del dispositivo. La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è ammissibile solo se autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e sottoponendoli ad autonoma valutazione critica. Nel processo tributario, il giudice di secondo grado che recepisca la decisione di prime cure deve esaminare e valutare i motivi di gravame e le allegazioni difensive, non potendo affidarsi a un riferimento generico all’idoneità della documentazione prodotta. Il controllo di legittimità resta circoscritto alla coerenza logico-formale del ragionamento, con esclusione del riesame del merito.

Il Fatto

Un istituto bancario impugnava dinanzi alla CTP di Sassari il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di somme erroneamente indicate, come variazione in aumento, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 1993. La pretesa concerneva importi riferiti a cespiti ceduti nel 1993, per i quali l’ammortamento civilistico era già stato ripreso a tassazione negli anni 1991 e 1992, con conseguente versamento di maggiori imposte IRPEG e ILOR.

La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo non necessaria la dichiarazione rettificativa e sufficiente l’istanza di rimborso. La CTR della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 1 e 36 del d.Lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con l’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il motivo investe la motivazione apparente della sentenza di appello. L’Agenzia sosteneva che la CTR avesse richiamato in modo generico una non meglio precisata documentazione prodotta dalla controparte, senza indicarne il contenuto né spiegarne la valenza probatoria, così dimostrando di non aver esaminato gli atti di causa.

La Corte ha accolto il ricorso. Il riesame dell’apprezzamento probatorio è sottratto al giudizio di legittimità, salvo che esso risulti intrinsecamente implausibile e meramente apparente. Chi censura non può prospettare un convincimento diverso da quello del giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento, secondo la lettura rigorosa dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. data da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014. La Corte ribadisce che il giudice di merito individua in via esclusiva le fonti del proprio convincimento e valuta attendibilità e concludenza delle prove (Cass. n. 15771 del 2019; Cass. n. 5583 del 2011).

Il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre quando il giudice ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il convincimento, ovvero li indichi senza approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo (Cass. n. 9105 del 2017). In tali casi la sentenza resta priva del minimo costituzionale richiesto dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, con nullità ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 24313 del 2018).

Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica, sì da consentire la verifica della compatibilità logico-giuridica. È invece nulla la sentenza che si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, senza che siano individuabili le ragioni del dispositivo (Cass. n. 5209 del 2018; Cass. n. 22022 del 2017).

Nel caso esaminato la sentenza non valuta criticamente la decisione di primo grado che fa propria: non esplicita i motivi addotti dall’Amministrazione e si affida a un riferimento del tutto generico all’idoneità della documentazione prodotta (Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 3819 del 2020; Cass. n. 18619 e n. 18621 del 2023). Il ricorso è pertanto fondato; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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