L’avviso di ricevimento con data di spedizione asseverata dall’ufficio postale prova la tempestività dell’appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 16412 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario non costituisce motivo di inammissibilità dell’appello la circostanza che l’appellante, costituendosi nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata, depositi l’avviso di ricevimento del plico anziché la ricevuta di spedizione, purché la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con timbro datario. In tal caso l’avviso di ricevimento assolve la funzione probatoria assegnata alla ricevuta di spedizione. In mancanza di asseverazione, l’idoneità della scritturazione manuale o dattilografica può essere superata solo se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2006. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale dichiarava l’inammissibilità del gravame per il mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto, ritenendo l’annotazione della data di spedizione sull’avviso di ricevimento priva di fede privilegiata.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, lamentando la violazione degli artt. 53 e 22 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 156 c.p.c., nonché dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., per la rilevazione d’ufficio dell’inammissibilità senza contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione. Il termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., pari a sei mesi, era stato sospeso, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del d.l. n. 50/2017, dal 24 aprile al 30 settembre 2017. Tale sospensione, come ribadito dalla pronuncia n. 6336/2025 citata dalla Corte, non interrompe il termine ma lo prolunga per un periodo fisso di sei mesi, sicché il ricorso spedito il 9.10.2017 risulta tempestivo.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13452/2017. L’avviso di ricevimento, quando riporti la data di spedizione asseverata con stampigliatura meccanografica o timbro datario dell’ufficio postale, è idoneo ad assolvere la funzione probatoria della ricevuta di spedizione. La sua mancata produzione, pertanto, non può giustificare una declaratoria di inammissibilità.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado era stata depositata il 17.5.2013 e il termine di impugnazione, considerata la sospensione feriale, scadeva il 2.1.2014. L’avviso di ricevimento, depositato tempestivamente e riprodotto in ricorso, attestava la ricezione del plico da parte del destinatario in data 31.12.2013, ossia entro il termine di decadenza. La Corte ha quindi ritenuto l’appello tempestivo e ammissibile, assorbendo il motivo relativo alla violazione del contraddittorio.
La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione distaccata di Catanzaro, per un nuovo esame del merito del gravame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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