Inammissibile il ricorso privo dell’esposizione sommaria dei fatti (Cass. civ. Sez. II n. 16618 del 21.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico. La relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. Tale requisito è posto non nell’interesse della controparte, ma in funzione del sindacato che la Corte è chiamata a esercitare, sicché la sua carenza non può essere superata attraverso l’esame delle censure o di altri atti processuali. Il difensore deve elaborare autonomamente una sintesi della vicenda fattuale e processuale, selezionando i dati rilevanti in funzione dei motivi che intende formulare.

Il Fatto

I proprietari di un fondo agricolo agiscono in giudizio per far dichiarare che i convenuti lo occupano senza titolo e per ottenerne il rilascio. I convenuti eccepiscono l’usucapione e, in via subordinata, l’esistenza di un contratto di affitto prorogato in capo a uno di essi. Il Tribunale accoglie la domanda e ordina il rilascio; la Corte d’Appello rigetta l’impugnazione, rilevando tra l’altro che le questioni erano già coperte da giudicato esterno.

Avverso la sentenza di appello i soccombenti propongono ricorso per cassazione con sei motivi. I controricorrenti resistono. La questione che giunge davanti alla Corte attiene alla verifica dei requisiti formali del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e dà continuità al principio per cui è essenziale il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica della loro ammissibilità, pertinenza e fondatezza. Richiama sul punto il proprio precedente Sez. II n. 10072 del 2018.

L’art. 366 cod. proc. civ. configura un vero e proprio modello legale del ricorso, la cui inosservanza è sanzionata con l’inammissibilità. La Corte sottolinea il rapporto di complementarità tra il requisito di cui al n. 3 e quello dell’esposizione dei motivi di cui al n. 4: la sintesi dei fatti è funzionale a rendere intellegibili i motivi formulati.

Il difensore deve procedere autonomamente a una sintesi della vicenda, selezionando domande, eccezioni, statuizioni delle sentenze di merito e motivi di gravame, per consentire alla Corte di cogliere il significato delle censure rispetto alle rationes decidendi. La “sintesi” è un valore crescente nell’ordinamento, come dimostra il richiamo agli obblighi di chiarezza e sinteticità degli atti.

Nel caso concreto, il ricorrente non ha svolto alcuna esposizione sommaria dei fatti, limitandosi a riportare integralmente l’atto di appello senza sintesi e omettendo di rappresentare la decisione impugnata. A ciò si aggiunge l’insanabile genericità dei motivi, privi di riferimento alle norme violate. Il ricorso è pertanto inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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