Pluralità di ragioni autonome e onere di specificità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. II n. 16884 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non attaccata. In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. di indicare le norme di legge violate, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, che deve espressamente richiamare, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa. Il motivo relativo alla mancata ammissione delle prove è inoltre inammissibile per difetto di autosufficienza se non trascrive il tenore delle prove richieste.

Il Fatto

Un condòmino proponeva domanda per ottenere la declaratoria di nullità della deliberazione approvata in seconda convocazione dall’assemblea condominiale, deducendo la falsa attestazione della presenza di un proprio delegato, la mancanza di corrispondenza dei bilanci consuntivi agli esercizi 2014 e 2015 e la contraddittorietà della delibera nella parte relativa al bilancio preventivo 2016. Il Tribunale di Roma respingeva la domanda e la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame.

Il condòmino ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il Condominio ha resistito con controricorso e il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 71-bis disp. att. cod. civ., 1129 e 1130 cod. civ., sostenendo che l’amministratore, in presenza di contestazione, dovesse provare non solo il mandato ricevuto ma anche il possesso dei requisiti di legge. La Corte d’appello aveva fondato il rigetto su due ragioni distinte e autonome: la tardività della comparsa conclusionale in cui l’eccezione era stata proposta per la prima volta, e l’infondatezza nel merito dell’eccezione per difetto di specifica contestazione sulla qualità di amministratore del firmatario della procura.

La Corte rileva che la prima ratio decidendi non è stata attinta da specifica censura. Richiama il consolidato indirizzo secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da più ragioni autonome, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile per difetto di interesse la censura sulle altre, non potendo la motivazione non impugnata, divenuta definitiva, produrre l’annullamento della sentenza. Il motivo è quindi inammissibile.

Il secondo motivo deduceva la mancata ammissione delle prove, non riproposte nella precisazione delle conclusioni e perciò ritenute rinunciate. La Corte applica il principio per cui l’onere di specificità impone al ricorrente di indicare le norme violate e di raffrontarle con la sentenza impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa. Poiché la norma asseritamente violata non è indicata nella rubrica né si evince dalla trattazione, il motivo è inammissibile. A questo profilo se ne aggiunge un altro: il difetto di autosufficienza, non essendo esposto il tenore delle prove richieste.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di cassazione e con i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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