Appello inammissibile se non contrasta la ratio decidendi di primo grado (Cass. civ. Sez. II n. 16885 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’appello, pur non richiedendo formule sacramentali né la predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, è inammissibile quando i motivi non siano idonei a contrastare le ragioni giuridiche addotte in primo grado a sostegno della decisione. Ai fini della specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., occorre che l’impugnante prospetti argomentazioni capaci di intaccare la ratio decidendi della sentenza impugnata. Non possono supplire a tale difetto le circostanze nuove prospettate per la prima volta in secondo grado, configurabili come domanda nuova quando riguardino inadempimenti contrattuali anteriori non allegati tempestivamente in primo grado, non trattandosi di pretese meramente riduttive dell’originaria pretesa.
Il Fatto
Un condominio conveniva in giudizio due professionisti chiedendone la condanna al risarcimento del danno per negligenza professionale, consistita nella mancata riassunzione nei termini di una procedura esecutiva immobiliare, con conseguente estinzione della stessa. Il Tribunale respingeva la domanda, reputando insussistente l’inadempimento contestato.
Il condominio proponeva appello. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’impugnazione, accogliendo l’eccezione fondata sull’art. 342 c.p.c.: l’appellante non aveva addotto argomentazioni idonee a incrinare la ratio decidendi di primo grado e aveva introdotto per la prima volta in gravame circostanze nuove. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della specificità dei motivi di appello. Il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 342, comma 1, nn. 1) e 2), c.p.c., sostenendo che il giudice di seconde cure avesse erroneamente ritenuto prive di specificità le censure formulate, omettendo di valutarne l’idoneità a contrastare le argomentazioni della sentenza impugnata.
Il motivo è ritenuto infondato. Pur non richiedendo l’appello l’uso di formule sacramentali né la predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, è indispensabile che il motivo fatto valere sia idoneo a contrastare le ragioni giuridiche addotte in primo grado. La Corte richiama sul punto Cass. n. 12280 del 2016, Cass. n. 18704 del 2014 e Cass. Sez. Un. n. 23299 del 2011.
Nel caso concreto, la ratio decidendi della sentenza di primo grado risiedeva nell’essere stato lo stesso condominio a incaricare i professionisti, con delibera assembleare, di riassumere la procedura esecutiva quando il termine di riassunzione ex art. 624-bis, comma 2, c.p.c. era ormai scaduto. Nessuna argomentazione era stata spesa in appello per contrastare tale ragione.
La Corte distrettuale ha poi correttamente escluso che potessero supplire al difetto di contrasto le circostanze nuove prospettate come inadempimenti per la prima volta in secondo grado. In primo grado tali inadempimenti non erano stati contestati e la loro individuazione come causa petendi della domanda risarcitoria in appello era inammissibile quale domanda nuova, non trattandosi di inadempimenti sopravvenuti né di pretese meramente riduttive. Sul punto la Corte richiama Cass. ord. n. 25631 del 2018, Cass. n. 10045 del 1996, Cass. n. 32146 del 2018 e Cass. n. 1585 del 2015, sottolineando la necessità di evitare il disorientamento della difesa del convenuto.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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