Sospensione dei termini prescrizionali contributivi nel periodo emergenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17015 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, disposta dall’art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020, convertito con l. n. 27/2020, opera per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riguarda i contributi scaduti anteriormente a tale periodo. Non persuade l’interpretazione che limita la sospensione ai soli termini di pagamento dei contributi dovuti nel periodo emergenziale, poiché di questi ultimi si occupa specificamente la seconda parte del medesimo comma. Il termine decennale di prescrizione dei contributi interrotto dall’insinuazione al passivo del fallimento decorre nuovamente dalla chiusura della procedura concorsuale e, in assenza di ulteriori atti interruttivi, deve essere computato tenendo conto della sospensione normativa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 2 agosto 2021, ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito dell’INPS per contributi previdenziali vantato nei confronti di un lavoratore. I giudici territoriali hanno ritenuto che, anche ammettendo la natura decennale della prescrizione per una parte dei contributi richiesti, il termine – rimasto sospeso fino al 18 maggio 2010, data di chiusura del fallimento del debitore – si sarebbe irrimediabilmente consumato il 18 maggio 2020. Hanno escluso l’applicabilità della sospensione prevista dall’art. 83, d.l. n. 18/2020, ritenendola riferita ai soli atti processuali.
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, contestando la decorrenza del termine e invocando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall’art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, osservando che la preclusione di nuove questioni di diritto in sede di legittimità è circoscritta ai casi in cui esse richiedano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, richiamando Cass. nn. 15196 e 25863 del 2018.
Nel merito, la Suprema Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 5784 del 2008, secondo cui il termine di prescrizione dei contributi relativi a periodi anteriori all’entrata in vigore dell’art. 3, l. n. 335/1995 resta decennale ove l’INPS abbia compiuto atti interruttivi tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995, decorrendo da tale interruzione un nuovo termine decennale.
Ha inoltre ribadito, richiamando Cass. n. 16415 del 2023, che la domanda di insinuazione al passivo del fallimento determina l’interruzione della prescrizione con effetti permanenti, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura medesima. Nel caso concreto, il termine decennale interrotto dall’insinuazione al passivo ha ripreso a decorrere dal 18 maggio 2010, data di emissione del decreto di chiusura del fallimento.
La Corte ha poi esaminato l’art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020, che sospende i termini di prescrizione delle contribuzioni previdenziali dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, prevedendo che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Ha ritenuto non condivisibile la tesi del controricorrente, secondo cui la norma si limiterebbe a sospendere i termini di pagamento dei contributi dovuti nel periodo emergenziale: di questi ultimi si occupa specificamente la seconda parte del comma, mentre la prima riguarda i contributi scaduti anteriormente.
Pertanto i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che, alla data di notifica dell’atto di precetto del 4 giugno 2020, i contributi controversi fossero già prescritti. Il ricorso è stato accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.