Ricorso inammissibile se non censura la motivazione sulla genericità dell’appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23879 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, avverso la sentenza di appello la quale abbia rigettato l’impugnazione per genericità delle censure, ometta di attingere tale autonoma e principale ratio decidendi, limitandosi a svolgere considerazioni astratte sulle attività riconducibili alle singole fasi del giudizio di merito. L’impugnazione, in tal caso, difetta del requisito di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., non essendo sufficiente richiamare genericamente i motivi dell’appello, ma occorrendo trascriverne o quantomeno indicarne puntualmente il contenuto.
Il Fatto
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti dell’INPS per l’accredito contributivo delle giornate di lavoro prestate come bracciante agricola, condannando l’Istituto alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta rispetto a quanto richiesto.
La soccombente vittoriosa aveva impugnato la sentenza di primo grado, dolendosi esclusivamente della liquidazione delle spese processuali. La Corte d’Appello di Napoli aveva però rigettato l’appello, rilevando la genericità delle censure, non avendo la difesa della parte privata dedotto nulla circa il compimento dell’attività istruttoria e decisoria né descritto dette fasi del giudizio. Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 4, comma 5, lett. c) e d), d.m. n. 55/2014, lamentando che la Corte territoriale avesse negato il compenso per la fase istruttoria e decisoria pur in presenza di attività riconducibili a tali fasi. La censura non era però idonea ad attingere la decisione impugnata.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’INPS. Il giudice del gravame aveva fondato la propria decisione su una ratio dirimente: l’atto di appello nulla aveva dedotto circa lo svolgimento dell’attività istruttoria e decisoria nel giudizio di primo grado, risultando così generico e inidoneo a censurare la motivazione della sentenza del Tribunale.
A fronte di tale percorso argomentativo, la ricorrente avrebbe dovuto censurare puntualmente le statuizioni sulla genericità dell’appello, trascrivendo le specifiche doglianze formulate con l’atto di impugnazione. Il ricorso per cassazione, invece, si dilungava in considerazioni generiche e astratte sulle attività riconducibili alle singole fasi, senza trascriverle né richiamarle, così mancando il requisito della specificità dei motivi.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in relazione allo scaglione minimo della tabella applicabile in ragione del criterio del disputatum, e alla dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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