Inadempimento unitario e nesso causale nel ritardo di riammissione in servizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17018 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato svolgimento del procedimento disciplinare nei termini perentori previsti dall’art. 10, commi 2 e 3, della legge n. 19 del 1990 e la conseguente mancata riammissione in servizio costituiscono un inadempimento unitario, da valutare senza frazionamenti. Il diritto alla riammissione opera quale effetto legale dell’inerzia della pubblica amministrazione. Il nesso causale tra l’inadempimento e il danno va accertato con il giudizio controfattuale: il pregiudizio è imputabile solo se, inserito il comportamento doveroso nella sequenza causale, l’evento non si sarebbe verificato. Spetta al danneggiato provare, anche in termini di probabilità, che il regolare svolgimento del procedimento avrebbe comportato l’ottenimento del provvedimento favorevole. Il ritardo nell’esecuzione delle pronunce del giudice amministrativo configura un’autonoma e diversa fattispecie di inadempimento, che non può essere esaminata d’ufficio se non dedotta dalla parte.
Il Fatto
Un dipendente dell’INAIL fu destituito dall’impiego ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. n. 3 del 1957, per una condanna penale definitiva riportata per reati commessi in danno dell’ente.
Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale di quella disposizione e l’entrata in vigore della legge n. 19 del 1990, il lavoratore presentò domanda di riammissione nel giugno 1992. L’ente non avviò né concluse il procedimento disciplinare nei termini, previsti originariamente al 9.9.1992 per l’avvio e al 9.12.1992 per la conclusione. Il lavoratore impugnò dapprima il silenzio e poi il diniego espresso davanti al TAR, che annullò il provvedimento ritenendo perentori quei termini; il Consiglio di Stato confermò, riconoscendo il diritto alla riammissione senza restitutio in integrum sul piano retributivo. La riammissione fu attuata solo nel 2007.
Il lavoratore agì quindi per il pagamento delle retribuzioni e il risarcimento del danno, anche non patrimoniale. Il Tribunale disattese le domande; la Corte d’Appello, sul solo profilo risarcitorio, rigettò l’appello, escludendo una condotta dell’ente foriera del pregiudizio e la certezza del nesso causale. Da qui il ricorso per cassazione, rigettato con la sentenza in esame.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, incentrati sull’interpretazione dell’art. 10 della legge n. 19 del 1990 e sul nesso causale. Il percorso motivazionale della sentenza impugnata esiste ed è chiaro: è perciò escluso ogni profilo di inesistenza della motivazione.
Sul piano sostanziale, la Corte ricostruisce la norma come condizionante la riammissione allo svolgimento favorevole del procedimento disciplinare, da avviare entro novanta giorni dalla domanda e concludere nei novanta successivi. La riammissione opera perciò quale effetto legale dell’inerzia, senza ulteriori valutazioni. Da ciò deriva la qualificazione dell’accaduto in termini di inadempimento unitario, che ricomprende il mancato svolgimento del procedimento e l’inosservanza dell’obbligo di riammissione sorto come sua conseguenza.
Il nesso causale va verificato con il giudizio controfattuale: l’inadempimento è causa del danno solo se, inserendo il comportamento doveroso nella sequenza causale, il pregiudizio non si sarebbe prodotto. Sul punto rileva l’onere probatorio del danneggiato, che deve dimostrare, anche in termini di probabilità, che il regolare iter procedurale avrebbe comportato l’ottenimento del risultato favorevole.
La Corte richiama l’orientamento amministrativo (Cons. Stato ad. plen. n. 7 del 2021, Cons. Stato Sez. IV n. 7622 del 2020 e n. 3657 del 2018) e osserva che, anche ricostruendo la fattispecie come diritto condizionato, non opera la fictio di avveramento dell’art. 1359 c.c., trattandosi di condizione potestativa (Cass. n. 27124 del 2024). Nel caso concreto l’originario innesco causale non ha cagionato un danno, ma ha fatto sorgere il diritto alla riassunzione, che il lavoratore avrebbe potuto non avere: l’inadempimento è quindi privo di conseguenze risarcitorie.
La Corte distingue poi il diverso profilo del ritardo nell’esecuzione delle pronunce amministrative, che innesca una nuova sequenza causale e un ritardo diversamente qualificato, fonte solo di danno. Tale profilo, però, non è stato azionato dal ricorrente né posto a base dell’originaria domanda: non può essere rilevato d’ufficio. Nel confermare il rigetto, la Corte richiama gli oneri di allegazione del creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001; Cass. n. 1838 del 2024; Cass. n. 1055 del 2024) e la necessità della trascrizione integrale del giudicato invocato (Cass. n. 15737 del 2017; Cass. n. 18934 del 2020).
Ne segue il rigetto del ricorso, con assorbimento dei restanti motivi e condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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