Riclassificazione INPS non retroattiva e decorrenza dal periodo di paga (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 896 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati d’ufficio dall’INPS non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. Tale regola vale anche quando la riclassificazione dipenda dall’omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività, non essendo tale ipotesi equiparabile a quella delle inesatte dichiarazioni rese dal datore di lavoro al momento dell’inquadramento iniziale. Nel processo civile, la sentenza la cui motivazione sia redatta per relationem a un provvedimento reso in altro processo è nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., solo se si limiti a indicare l’esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza apprezzarne la pertinenza e la decisività rispetto ai temi dibattuti.
Il Fatto
La controversia ha origine dalla riclassificazione, operata dall’INPS nel dicembre 2012, di una società da azienda agricola ad azienda industriale. In conseguenza di tale variazione, agli operai dipendenti era stato riconosciuto, per l’anno 2012, l’inquadramento previdenziale come dipendenti di azienda industriale e non come lavoratori agricoli. Una lavoratrice ha agito per mantenere l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2012 e per percepire le prestazioni di legge.
Il tribunale aveva respinto la domanda. La Corte d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto il diritto della lavoratrice, richiamando una propria precedente sentenza che aveva affermato la natura irretroattiva della riclassificazione ai fini contributivi e la decorrenza del reinquadramento dal periodo di paga posteriore al dicembre 2012. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dalla controricorrente.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’INPS ha dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 118 att. cod. proc. civ. e 132, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale motivato l’accoglimento del gravame mediante il richiamo di altra propria pronuncia, resa tra le stesse parti sostanziali, senza che gli accertamenti istruttori di quel giudizio fossero stati acquisiti o reiterati.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. La sentenza impugnata non si è limitata a indicare l’esistenza del precedente, ma ne ha esposto il contenuto e lo ha posto a fondamento del dispositivo. Nel processo civile, la motivazione per relationem determina nullità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., solo quando si risolva nella mera menzione del provvedimento richiamato, senza alcun apprezzamento delle argomentazioni e della loro pertinenza e decisività: evenienza da escludere nel caso concreto. La Corte richiama sul punto Cass. n. 459 del 2022.
Con il secondo motivo l’INPS ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 8, legge n. 335/1995, degli artt. 1-4 d.l. n. 352/1978, convertito con legge n. 467/1978, e dell’art. 44-bis d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, sostenendo la retroattività del reinquadramento, disposto sulla base dell’omessa comunicazione di circostanze fattuali per le quali sussiste uno specifico obbligo informativo del datore di lavoro.
Anche tale motivo è infondato. È consolidato il principio per cui i provvedimenti di variazione adottati d’ufficio dall’INPS non hanno efficacia retroattiva e producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento, ancorché dipendano dall’omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività. Tale ipotesi non è equiparabile a quella delle inesatte dichiarazioni rese dal datore di lavoro al momento dell’inquadramento iniziale. La Corte richiama Cass. nn. 3460 del 2018, 14257 del 2019, 33187 del 2021 e 7962 del 2024.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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