Ricongiunzione contributi statali senza interessi per costituzione posizione assicurativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8528 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente civile o militare dello Stato che cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e assuma poi un rapporto di lavoro privato beneficia della costituzione ope legis della posizione assicurativa presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS, con trasferimento della contribuzione versata senza applicazione di interessi. La costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione ex legge n. 29/1979, poiché opera a condizione della cessazione definitiva del servizio e della mancanza dei requisiti pensionistici. Nell’ambito del cumulo per ricongiunzione, ciascuna porzione di contribuzione resta soggetta alla disciplina speciale sua propria: la contribuzione maturata nel rapporto di impiego statale resta improduttiva di interessi fino al momento della costituzione della posizione assicurativa, prevalendo gli artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973 sull’art. 5 della legge n. 29/1979.

Il Fatto

La vicenda riguarda un lavoratore iscritto all’Inpdap in qualità di pilota militare, poi passato alle dipendenze di un datore privato e iscritto al Fondo Volo dell’INPS. Egli aveva chiesto la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati nelle due gestioni, contestando il calcolo dell’onere posto a suo carico.

La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 519/2018, aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Verona, riconoscendo il diritto a detrarre dall’onere gli interessi del 4,5% ex art. 2, comma 2, legge n. 29/1979 sull’ammontare dei contributi versati presso l’Inpdap, e condannando l’INPS alla restituzione delle maggiori somme. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo unico della legge n. 322/1958 e dell’art. 2 della legge n. 29/1979.

La Motivazione della Corte

La Corte territoriale, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto applicare la disciplina speciale del d.P.R. n. 1092/1973 in tema di costituzione della posizione assicurativa, esclusa solo quando venga instaurato un nuovo rapporto di impiego pubblico, come confermerebbe l’espressione “servizio” di cui all’art. 126, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 1092/1973.

Il motivo è accolto. La Corte rileva che sulla questione si è formata una consolidata giurisprudenza favorevole alla tesi dell’INPS, richiamando numerose pronunce, tra cui Cass. n. 20522/2019, Cass. n. 14381/2020 e Cass. n. 17611/2020. Si ribadisce che il dipendente statale cessato dal servizio senza diritto a pensione, che instauri poi un rapporto privato, può valorizzare la contribuzione già versata mediante la costituzione di posizione assicurativa ex artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973, che prevedono il passaggio dei contributi senza applicazione degli interessi.

Nel caso concreto è pacifico che il lavoratore, al momento del nuovo impiego privato, non aveva ancora conseguito il diritto a pensione. Si era perciò costituita ope legis una posizione assicurativa presso l’INPS ai sensi degli artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973, ratione temporis applicabili, abrogati solo con la legge n. 122/2010. Né poteva invocarsi l’esclusione dell’art. 126, comma 1, lett. b), che allude alla costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego, definendo “servizio” il nuovo rapporto: dall’assunzione di un altro servizio esula l’instaurazione di un rapporto privatistico.

Quanto al regime degli oneri, la Corte d’appello ha errato nel sussumere la fattispecie nella legge n. 29/1979. Non colgono nel segno le deduzioni del controricorrente, che mirano ad applicare l’interesse composto del 4,5% ex art. 5 legge n. 29/1979 nel passaggio dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti al Fondo Volo. È evidente l’incompatibilità tra tale previsione e la disciplina dell’art. 125 d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui i contributi sono determinati senza interessi: diversamente, gli interessi non trasferiti riprenderebbero vigore retroattivamente, gravando il Fondo di un carico per il periodo anteriore all’acquisizione della contribuzione.

L’antinomia si risolve applicando il principio secondo cui, nel cumulo dei contributi per ricongiunzione, ciascuna porzione resta soggetta alla disciplina speciale sua propria. La contribuzione maturata nel rapporto statale resta soggetta agli artt. 124 e 125 d.P.R. n. 1092/1973, prevalenti per specialità sull’art. 5 legge n. 29/1979, restando improduttiva di interessi fino alla costituzione della posizione assicurativa. Irrilevante il decorso del tempo tra domanda e riscontro dell’INPS, che potrebbe dar luogo ad altre forme di tutela. La sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda; spese compensate per essersi l’orientamento formato dopo la proposizione della domanda.

Nota della Redazione

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