Doppia punibilità del diritto d’autore e fine di lucro nell’illecito amministrativo (Cass. civ. Sez. II n. 17020 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diritto d’autore, la condotta di abusiva riproduzione e illecita duplicazione è prevista sia come illecito penale dall’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 sia come illecito amministrativo dall’art. 174-bis della stessa legge, con regime di doppia punibilità. Deve pertanto escludersi che l’esistenza del reato dipenda dall’accertamento della violazione amministrativa. La connessione obiettiva per pregiudizialità che sposta la competenza all’applicazione della sanzione dall’organo amministrativo al giudice penale, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando la violazione amministrativa si ponga come elemento costitutivo del reato. Nell’illecito amministrativo il fine di lucro non è componente dell’elemento soggettivo e può essere riscontrato nella volontà di ottimizzare i risultati d’impresa.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società, proponeva opposizione davanti al Tribunale avverso un’ordinanza ingiunzione con cui la Prefettura aveva intimato alla società e a lui in solido il pagamento di una somma a titolo di sanzione per violazione della disciplina sul diritto d’autore, contestata a seguito di accesso presso un fornitore di palinsesti musicali. Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando l’importo dovuto nel minimo edittale.
La Corte d’appello rigettava l’impugnazione. Escludeva che la condotta integrasse soltanto un illecito penale non sanzionabile dall’autorità amministrativa; richiamava la presunzione di colpa nell’illecito amministrativo; ravvisava il fine di lucro nell’ottimizzazione dei risultati d’impresa; riteneva tardiva la deduzione dell’esimente della buona fede. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il Ministero resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva l’inammissibilità del controricorso del Ministero, notificato tardivamente il 10.11.2021, oltre i termini dell’art. 370 cod. proc. civ. nella formulazione precedente la novella del d.lgs. n. 149 del 2022. Poiché la notifica del ricorso si è perfezionata il 30.9.2021 e il deposito scadeva il 20.10.2021, il controricorso andava notificato entro il 9 novembre 2021.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La condotta di abusiva riproduzione è prevista tanto dall’art. 171-ter quanto dall’art. 174-bis della legge n. 633 del 1941: si tratta di doppia punibilità. La connessione obiettiva per pregiudizialità che sposta la competenza al giudice penale, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 689 del 1981, presuppone che la violazione amministrativa sia elemento costitutivo del reato, evenienza che nella specie non ricorre.
I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte d’appello ha chiarito che il fine di lucro non è componente dell’elemento soggettivo e che nell’illecito amministrativo il giudizio di colpevolezza si ancora alla coscienza e volontà della condotta. Il fine di lucro è stato individuato nella volontà di ottimizzare i profitti d’impresa, mediante la diffusione di musica e immagini idonea a influenzare la percezione del prodotto e i tempi di permanenza nei punti vendita.
Il quarto motivo è infondato. Anche ammessa l’allegazione della buona fede sin dal primo grado, non sarebbe ravvisabile un errore scusabile. La Corte richiama il principio secondo cui l’errore determinato dall’interpretazione di norme giuridiche rileva solo se verte sui presupposti della violazione e sia determinato da un elemento positivo, estraneo all’autore, idoneo a ingenerare l’incolpevole convinzione di liceità (Sez. II n. 12110 del 17.05.2018). La Corte costituzionale n. 364 del 1988 impone di valutare l’ignoranza inevitabile in rapporto agli obblighi di conoscenza gravanti sull’autore (Sez. II n. 19995 del 18.07.2008). Il ricorso è respinto. Non vi è luogo a statuizione sulle spese in conseguenza dell’inammissibilità del controricorso; sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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