Inammissibile il ricorso che non aggredisce la ratio autonoma della decisione (Cass. civ. Sez. I n. 17633 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, e il ricorrente non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. In tema di risoluzione del concordato preventivo ex art. 186 l.fall., i motivi che investono la legittimazione del creditore e la qualificazione del concordato restano assorbiti quando il giudice del merito abbia fondato il proprio dictum su un’autonoma ragione, non aggredita, relativa al venir meno della funzione del concordato. È rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, il riscontro dell’inadempimento, per insufficienza delle somme ricavabili dalla liquidazione a soddisfare i creditori.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate chiedeva la risoluzione per inadempimento del concordato preventivo di una società in liquidazione. Il Tribunale rigettava il ricorso; la Corte d’Appello, in accoglimento del reclamo, dichiarava risolto il concordato per inadempimento alle obbligazioni assunte, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale e regolando le spese.

La società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo il difetto di legittimazione dell’Agenzia, l’effetto della definizione agevolata dei carichi fiscali, l’insussistenza dell’inadempimento grave, l’erronea qualificazione del concordato e vizi di motivazione sulla consulenza tecnica. Il P.M. chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, con i quali la ricorrente censurava la legittimazione dell’Agenzia a domandare la risoluzione nonostante l’ammissione alla definizione agevolata e l’assenza di un inadempimento grave, e li dichiara inammissibili.

Il passaggio decisivo è altrove. La Corte di Bari aveva dato atto che non risultava dalla documentazione che gli importi dei carichi affidati all’agente della riscossione, quantificati ai fini della definizione agevolata, fossero stati previsti nel piano e nella proposta concordataria, con conseguente incertezza sulla coincidenza dei debiti fiscali. Si tratta di rilievi che il giudice distrettuale ha qualificato come assorbente argomentazione e che integrano un’autonoma ratio decidendi, idonea da sola a sorreggere il dictum.

Tali rilievi non sono stati attinti dai mezzi di impugnazione. Sovviene allora l’insegnamento di questa Corte: quando la decisione si fondi su più ragioni distinte e autonome, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di esse. Non vale a smentire la conclusione la circostanza che la definizione agevolata sia stata compiuta dagli organi della procedura su autorizzazione del Tribunale.

Quanto al quarto motivo, relativo alla qualificazione del concordato, la Corte rileva che la Corte di Bari aveva chiarito che, anche opinando per il concordato liquidatorio, sussiste egualmente il grave inadempimento: la liquidazione consentirebbe al più una soddisfazione parziale dei creditori privilegiati e nessuna per i chirografari, mentre la fase esecutiva deve garantire una minima soddisfazione dei chirografari e integrale dei privilegiati. È rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito il riscontro del venir meno del concordato alla sua funzione. Il motivo è inammissibile.

Il quinto motivo è parimenti inammissibile. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omissione di un fatto decisivo quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. Rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito valutare l’opportunità di indagini tecniche integrative o di sentire a chiarimenti il consulente, e tale esercizio non è sindacabile ove adeguatamente motivato. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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