Revoca delle misure di accoglienza al richiedente asilo e obbligo di contraddittorio (TAR Piemonte n. 594 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza del richiedente protezione internazionale non tollera automatismi. L’art. 23, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 142/2015 attribuisce al Prefetto un potere discrezionale di decadenza con effetti ex nunc, che presuppone la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti, stabili e riferiti a un arco temporale minimo di un anno. L’amministrazione deve instaurare il contraddittorio procedimentale, potendo ometterlo solo in presenza di urgenza qualificata, di cui deve dare specificamente conto nel provvedimento. Il principio di proporzionalità, letto alla luce della dignità della persona, impone di valutare la prevedibile durata del rapporto lavorativo e la consistenza del reddito, nonché la situazione di vulnerabilità dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di misure di accoglienza in quanto richiedente protezione internazionale, ha impugnato il decreto con cui il Prefetto della Provincia di Torino ha revocato tali misure. Il provvedimento è stato adottato per il venir meno dei presupposti reddituali, senza preventiva comunicazione di avvio del procedimento.
Il ricorrente ha dedotto la violazione del contraddittorio procedimentale e la mancata indicazione delle ragioni di urgenza, oltre all’assenza di una valutazione sull’attualità delle risorse economiche e sulla proporzionalità della revoca. Ha rappresentato di trovarsi in condizione di vulnerabilità, per i postumi di un grave incidente stradale che lo avrebbero privato dell’attività lavorativa. Il Collegio ha accolto l’istanza cautelare e ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla disciplina europea e nazionale dell’accoglienza. L’art. 17 della direttiva 2013/33/UE esige che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un’adeguata qualità della vita e tutelino la salute fisica e mentale. L’art. 20 consente la revoca solo in casi eccezionali debitamente motivati, con decisioni adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale, nel rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana.
Il Collegio richiama la giurisprudenza europea: la Corte di Giustizia, nella causa C-422/21 e nella causa C-233/18, ha affermato che la sanzione della revoca deve rispettare il principio di proporzionalità e la dignità umana in qualsiasi circostanza.
Sul piano nazionale, l’art. 14 del d.lgs. n. 142/2015 subordina l’accesso alle misure al difetto di mezzi sufficienti, valutato con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale. L’art. 23, comma 1, lett. d), consente al Prefetto la revoca in presenza di mezzi economici sufficienti. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui i mezzi sufficienti devono essere stabili e riferirsi ad almeno un anno, coerentemente con il paragrafo 4 dell’art. 17 della direttiva, che evoca un’occupazione per un ragionevole lasso di tempo: la revoca non può quindi essere automatica, ma richiede la verifica della durata prevedibile del rapporto lavorativo e della consistenza del reddito.
Quanto al profilo procedimentale, il Collegio ribadisce che nel procedimento di revoca deve essere garantito il contraddittorio con l’interessato, con esenzione ammessa solo in ipotesi di urgenza qualificata, da esplicitare nel provvedimento. La mancata comunicazione di avvio assume portata invalidante, perché incide sui bisogni fondamentali della persona e ne lede la dignità. Non vale opporre il carattere vincolato della decisione, poiché gli elementi sulla durata del rapporto e sull’entità del reddito avrebbero potuto essere rappresentati dal ricorrente e influenzare l’esito.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e assorbimento delle ulteriori censure, in ragione del carattere pregiudiziale della doglianza esaminata e del divieto dell’art. 34, comma 2, c.p.a. In caso di riedizione del potere, l’amministrazione dovrà tenere conto degli apporti procedimentali che hanno evidenziato la particolare vulnerabilità dell’interessato. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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