DASPO sportivo: prova della partecipazione agli scontri e insufficienza del quadro indiziario (TAR Piemonte n. 597 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di DASPO adottato dal Questore costituisce misura di prevenzione atipica, funzionale a prevenire la commissione di futuri illeciti e non a sanzionare una condotta. La sua adozione presuppone un giudizio di pericolosità fondato sulla logica del “più probabile che non” e su un quadro indiziario grave, preciso e concordante, non essendo richiesta la certezza propria dell’accertamento penale. L’ampia discrezionalità riconosciuta all’Autorità di pubblica sicurezza e l’autonomia della valutazione rispetto al procedimento penale non esonerano tuttavia l’amministrazione dall’onere di dimostrare l’effettiva partecipazione del destinatario ai fatti posti a fondamento del provvedimento. In difetto di tale dimostrazione, il provvedimento è illegittimo per eccesso di potere e va annullato.
Il Fatto
Alla vigilia di un incontro di calcio, davanti a una chiesa cittadina, si sono scontrati gruppi di ultras delle opposte tifoserie. Gli eventi hanno condotto a denunce e segnalazioni di numerosi soggetti. Nei confronti del ricorrente il Questore ha irrogato un DASPO della durata di un anno.
Il destinatario ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali e l’assenza di prova della propria partecipazione agli scontri, oltre all’indeterminatezza del divieto. Il Tribunale ha disposto un’istruttoria a carico dell’amministrazione e ha accolto l’istanza cautelare. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione della natura giuridica del DASPO, qualificato come misura di prevenzione atipica applicabile ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi di svolgimento di determinate manifestazioni sportive. La misura può essere imposta non solo in caso di accertata lesione, ma anche in presenza di semplice pericolo, secondo un giudizio prognostico di tipo probabilistico.
Da tale premessa il Tribunale fa discendere l’ampiezza della discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza e l’autonomia della valutazione amministrativa rispetto all’accertamento penale. La funzione preventiva del provvedimento prescinde dalla responsabilità penale dell’interessato; l’eventuale archiviazione del procedimento penale non incide sulla validità della misura, poiché il parametro valutativo affidato alla pubblica amministrazione non è condizionato al vaglio penalistico sulle condotte.
Su questo sfondo il Collegio individua la censura dirimente nella mancata prova della partecipazione ai fatti. Dall’esame dei filmati depositati dall’amministrazione in ottemperanza all’istruttoria non emergono elementi utili per corroborare l’identificazione del ricorrente, né risulta dimostrato che la persona indicata si sia effettivamente recata sul luogo degli scontri: le immagini inquadrano solo una porzione della piazza, rendendo impossibile desumere se il soggetto abbia raggiunto il teatro dell’evento.
Neppure l’ultimo deposito dell’amministrazione è idoneo a dimostrare la partecipazione del ricorrente o l’avvaloramento dell’altrui proposito. I messaggi in cui egli si dichiara “pronto per la sera” e manifesta la volontà di non fare tardi per gli impegni lavorativi non provano la volontà di ingaggiare uno scontro, risultando anzi l’intenzione di rincasare entro la prima notte poco compatibile con la partecipazione a una rissa di esiti e durata incerti.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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