Il mancato preavviso di rigetto comunicato a un indirizzo PEC errato determina l’illegittimità del provvedimento (TAR Puglia n. 483 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 è requisito essenziale del procedimento: l’omessa o erronea comunicazione, determinata dall’invio a un indirizzo di posta elettronica certificata non riconducibile al destinatario, integra la violazione del principio di partecipazione e rende illegittimo il provvedimento finale adottato all’esito del procedimento. La censura basata sulla violazione dell’art. 10-bis ha natura preliminare e assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso, quando l’amministrazione non dimostri che l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’istanza di rinnovo per l’occupazione di un’area demaniale destinata a parcheggio e strumentale all’attività di stabilimento balneare, impugnava il provvedimento con cui la Regione Puglia aveva comunicato il rigetto dell’istanza, intimando il rilascio immediato del bene. A fondamento del ricorso, il ricorrente deduceva, tra gli altri, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, assumendo di non aver mai ricevuto il preavviso di rigetto e di essere stato quindi privato della possibilità di interloquire proficuamente con l’amministrazione nel corso del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, valorizzando la natura preliminare e assorbente del primo motivo di censura. La dedotta violazione dell’art. 10-bis non è stata circoscritta a un aspetto meramente formale: il ricorrente ha evidenziato nel merito circostanze fattuali e giuridiche che, se adeguatamente valutate, avrebbero potuto astrattamente condurre a un differente esito del procedimento.
L’accertamento istruttorio ha confermato la fondatezza della doglianza: il preavviso di rigetto era stato comunicato a un indirizzo di posta elettronica certificata corrispondente a una società con sede in altro Comune, invece che all’indirizzo PEC del ricorrente, con un mero errore materiale nella digitazione dell’indirizzo. Tale errore ha integrato una lesione del diritto di partecipazione procedimentale, impedendo al destinatario di presentare osservazioni e memorie prima dell’adozione del provvedimento sfavorevole.
La pronuncia ha quindi annullato i provvedimenti impugnati, facendo salve le ulteriori determinazioni che l’amministrazione regionale avrebbe dovuto adottare all’esito di un rituale contraddittorio partecipativo. Le spese di lite sono state dichiarate compensate per ragioni equitative.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.