Ottemperanza al giudicato civile e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 187 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo giudiziale è idoneo quando sia attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, non essendo più necessaria la spedizione in forma esecutiva dal 28.02.2023. La domanda presuppone la notifica del titolo al domicilio reale dell’Amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche all’ottemperanza. Accertata l’inerzia, il giudice ordina l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta. Ove questi sia un dipendente pubblico, il compenso è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a corrisponderle la retribuzione professionale docente, per un importo di euro 174,60. Il titolo era stato pubblicato il 24.09.2024, notificato il 09.10.2024 e non opposto, divenendo definitivo.

Poiché l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento, la ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione, con condanna alle somme liquidate in capitale e interessi legali, e di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti di rito. La sentenza azionata risultava attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalla riforma processuale. Il giudice ha richiamato il combinato disposto con l’art. 35, comma 8, d.lgs. n. 149/2022, che ha abrogato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023.

La notifica era stata effettuata a mezzo PEC presso il domicilio reale del Ministero soccombente. Alla data del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che il giudice ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Non essendovi contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. Ha precisato che le funzioni commissariali, in quanto affidate a un dipendente pubblico, si considerano connesse ai compiti istituzionali, con la conseguenza che il relativo compenso è compreso in quello già percepito.

Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero si inserisce in un contenzioso seriale, con plurime condanne inottemperate, e ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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