Ottemperanza al giudicato lavoristico e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 83 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la sussistenza dei presupposti di rito e di merito, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, disponendo il pagamento delle somme liquidate entro il termine assegnato. La nomina sin d’ora del commissario ad acta è doverosa per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, che provvede entro l’ulteriore termine fissato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione e ridotti in ragione della serialità della controversia e delle obiettive difficoltà operative dell’Amministrazione. Il giudice può mandare alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, in funzione di Giudice del Lavoro, con cui erano state liquidate somme in suo favore. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento del ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La questione sottoposta al Tribunale riguarda la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione al titolo giudiziale e la conseguente necessità di attivare i rimedi esecutivi propri del rito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato. Integrati i presupposti, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo gli atti necessari a spese dell’Amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico.
Le spese di lite, liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono determinate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggette a dimidiazione a norma dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto e ridotte per la marcata serialità della controversia e per le obiettive difficoltà operative dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli della specie. Il Collegio ha disposto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario, e la refusione del contributo unificato. Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi, ha mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte.
Nota della Redazione
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