Interdittiva antimafia e reato-spia: legittimo il provvedimento plurimotivato (TAR Sicilia n. 1065 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima l’informazione interdittiva antimafia fondata, in via principale, sulla contestazione a carico del titolare di un’impresa del cd. reato-spia di cui all’art. 603 bis cod. pen., annoverato dall’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 tra le fattispecie sintomatiche del pericolo di infiltrazione mafiosa. Il provvedimento è plurimotivato quando si fonda su più indici convergenti: la contestazione del reato-spia, i rapporti di collaborazione e le cointeressenze imprenditoriali con esponenti della criminalità organizzata, i legami familiari e le frequentazioni controindicate. Il difetto di contraddittorio procedimentale non inficia la legittimità di un provvedimento sorretto da più autonomi motivi, ciascuno idoneo a sostenerne la validità. L’obbligo di motivazione rafforzata ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non impone all’Amministrazione una puntuale confutazione di ogni osservazione del privato, ma richiede che dal tenore complessivo del provvedimento siano percepibili le ragioni della reiezione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale operante nel settore agricolo, ha impugnato davanti al TAR Sicilia l’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura – U.T.G. di Agrigento ai sensi degli artt. 84, comma 4, 89-bis, 91, comma 6, 92 e 94 d.lgs. n. 159/2011, nonché, ove occorra, il verbale di audizione del Gruppo Interforze Antimafia.

Con due motivi il ricorrente ha dedotto l’eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria e motivazione, oltre alla nullità del provvedimento per mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, in violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011. L’istanza cautelare era stata respinta in primo grado e la decisione confermata dal giudice d’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto integralmente il ricorso, richiamando in via preliminare le valutazioni già espresse in sede cautelare. L’Amministrazione ha correttamente compendiato nel provvedimento impugnato plurimi e convergenti indici sintomatici della possibile infiltrazione mafiosa nell’impresa.

Il primo e principale indice è costituito dai dati informativi emersi dal procedimento penale a carico del ricorrente per i delitti di intermediazione illecita di lavoro e sfruttamento di manodopera ex art. 603 bis cod. pen., in un contesto permeato dal vincolo di assoggettamento e dalla condizione di omertà imposti dalla criminalità organizzata. L’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 annovera espressamente tale fattispecie tra i reati-spia; nel capo di imputazione si contesta l’impiego di manodopera extracomunitaria reclutata mediante intermediazione, con sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori.

Il secondo indice riguarda i rapporti di collaborazione e le cointeressenze imprenditoriali con molteplici esponenti di spicco della criminalità organizzata locale, anche al di fuori del procedimento penale. Il terzo attiene ai legami familiari ed amicali con soggetti attinti da provvedimenti restrittivi personali e reali, alla luce dei quali la Prefettura ha ritenuto, secondo la logica del più probabile che non, che l’impresa potesse essere influenzata dalla criminalità organizzata.

Quanto al dedotto deficit di contraddittorio procedimentale, il Collegio ha osservato che il provvedimento è pluri-motivato — fondandosi in via principale sulla contestazione del reato-spia — e resiste pertanto alla doglianza. La censura è comunque infondata: l’obbligo di motivazione rafforzata ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non comporta una specifica presa di posizione su tutte le osservazioni del privato, ma richiede soltanto che dal tenore complessivo e logico del provvedimento siano percepibili le ragioni della reiezione.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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