Integrazione del contraddittorio disposta d’ufficio verso il controinteressato aggiudicatario (TAR Basilicata n. 580 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’integrazione del contraddittorio, disposta ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm., è necessaria nei confronti del soggetto che, pur non essendo stato originariamente evocato in giudizio, sia da considerarsi effettivo controinteressato in quanto destinatario diretto degli effetti dell’eventuale annullamento degli atti impugnati. In materia di procedure di gara, l’aggiudicatario di un accordo quadro, alla cui estensione la stazione appaltante abbia aderito con l’atto oggetto di gravame, assume la qualità di controinteressato sostanziale, con la conseguenza che il giudice amministrativo deve ordinarne l’integrazione del contraddittorio prima di trattenere la causa in decisione. L’ordinanza di integrazione non incide sul merito della controversia, ma si limita a garantire il rispetto del principio del contraddittorio, assegnando alla parte ricorrente termini perentori per la notificazione e per la prova dell’adempimento.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la determina con cui la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata ha deciso di non procedere all’aggiudicazione del lotto n. 20, relativo al principio attivo Ustekinumab, ritenendo le offerte non economicamente convenienti ai sensi dell’art. 108, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023. Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, la società ha esteso l’impugnazione anche all’atto di adesione della Regione Basilicata all’Accordo Quadro stipulato con la centrale di committenza S.C.R. Piemonte, con riferimento al lotto n. 1 della gara n. 96/2024, per la cui aggiudicazione la ricorrente aveva formulato offerta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminati gli atti di causa, ha rilevato che il gravame, come integrato dai motivi aggiunti, coinvolge direttamente la posizione della società EG S.p.A., risultata aggiudicataria del lotto n. 1 dell’Accordo Quadro concluso in esito alla procedura di gara indetta da S.C.R. Piemonte. Tale società non è stata evocata in giudizio, ma la sua posizione giuridica è suscettibile di essere pregiudicata dall’eventuale accoglimento del ricorso, atteso che l’annullamento dell’atto di adesione alla convenzione determinerebbe il venire meno degli effetti dell’accordo quadro nella parte in cui essa ne è titolare.
Il Collegio ha pertanto ritenuto necessario assicurare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm., considerando la società EG S.p.A. alla stregua di controinteressato sostanziale rispetto all’esito del giudizio. La pronuncia si fonda sul principio secondo cui il soggetto che sia destinatario di un provvedimento favorevole, sebbene non indicato nell’atto impugnato, deve essere messo in condizione di partecipare al giudizio per far valere le proprie ragioni.
Per l’adempimento dell’incombente, il Tribunale ha assegnato alla parte ricorrente il termine per la notificazione dell’atto di integrazione e un successivo termine per il deposito della prova della relativa esecuzione. Il Collegio ha infine rinviato la trattazione del merito alla successiva udienza pubblica, riservando ogni altra decisione, ivi compresa la valutazione dell’eventuale istanza cautelare, all’esito del perfezionamento del contraddittorio.
Nota della Redazione
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