Prescrizione decennale degli oneri concessori e obbligo di svincolo delle polizze fideiussorie (TAR Sicilia n. 683 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il credito del Comune per oneri di urbanizzazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. e il relativo dies a quo decorre dal momento del rilascio della concessione edilizia, poiché è da tale momento che l’Amministrazione determina o può determinare i relativi importi e il diritto può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2935 c.c.. La decorrenza dai sessanta giorni successivi all’ultimazione delle opere opera solo per i crediti concernenti il costo di costruzione. Grava sull’Amministrazione, ex art. 2697 c.c., l’onere di provare eventuali atti interruttivi del termine decennale. Accertata la prescrizione del credito, il Comune è tenuto a svincolare le polizze fideiussorie rilasciate a garanzia, cessando l’obbligo del privato di corrispondere i relativi premi.

Il Fatto

Con nota del 18 giugno 2025 il Comune ha richiesto ai ricorrenti, ritenuti debitori solidali in proprio e quali aventi causa degli originari titolari, il pagamento di euro 10.563,76 a titolo di oneri concessori relativi a due concessioni edilizie rilasciate nell’anno 2000, connesse a una convenzione urbanistica stipulata il 23 dicembre 1993. Il Comune ha avvertito che, in caso di mancato pagamento, avrebbe attivato la polizza fideiussoria prestata a garanzia.

Non essendo mai intervenuto lo svincolo formale, la compagnia assicurativa ha continuato a richiedere al ricorrente il premio semestrale di rinnovo delle polizze. Contestata la pretesa con nota del 17 luglio 2025 e rimasta questa senza riscontro, i ricorrenti hanno agito per l’accertamento dell’estinzione per prescrizione del credito comunale e della conseguente estinzione dell’obbligo di garanzia. Né il Comune né le compagnie intimate si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del termine prescrizionale applicabile. Ai sensi dell’art. 2946 c.c. i diritti si estinguono con il decorso di dieci anni; ai sensi dell’art. 2935 c.c. la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Con specifico riferimento agli oneri concessori, il Tribunale richiama la propria precedente sentenza sez. I, 10 febbraio 2025, n. 521, secondo cui il dies a quo di azionabilità del credito comunale decorre dal rilascio della concessione, poiché è da quel momento che l’Amministrazione determina i relativi importi. La decorrenza dai sessanta giorni successivi all’ultimazione delle opere vale solo per il costo di costruzione.

Il Collegio richiama quindi la giurisprudenza di seconde cure, che ha ribadito la soggezione delle pretese al termine ordinario decennale e precisato che, per il costo di costruzione, il termine decorre da quando il diritto diventa definitivamente esigibile (Cons. Stato, sez. II, n. 7772 del 2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 11022 del 2023). Viene altresì richiamato il principio per cui, scaduto il termine di validità della convenzione urbanistica, il Comune ha dieci anni per azionare i diritti in essa previsti (Cons. Stato, sez. II, n. 2532 del 2020; Cons. Stato, sez. IV, n. 8327 del 2024; n. 6540 del 2025).

Nel caso concreto, a fronte di una convenzione del 1993 e di concessioni rilasciate nel 2000, e in mancanza di prova di atti interruttivi, il credito deve ritenersi prescritto. Il Collegio applica l’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi vanno provati da chi vi ha interesse. Avendo i ricorrenti dimostrato i presupposti della prescrizione, incombeva sull’Amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti; essa, ritualmente intimata, non si è costituita.

Il ricorso è pertanto accolto: è dichiarata l’estinzione del credito per oneri concessori e, in conseguenza, l’obbligo del Comune di svincolare le polizze, affinché i ricorrenti siano resi indenni dall’onere dei premi. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti con il Comune e sono compensate tra le parti private.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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