Il principio di equivalenza non genera punteggi tabellari (TAR Puglia n. 502 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di equivalenza di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 36 del 2023 opera come clausola di salvaguardia dell’ammissibilità dell’offerta, impedendo l’esclusione del concorrente che offra un prodotto funzionalmente idoneo sebbene difforme dalle specifiche tecniche della lex specialis. Tale principio non può estendersi fino a legittimare l’attribuzione di punteggi tabellari a punteggio fisso riservati al possesso di caratteristiche tecniche specifiche che la singola offerta non possiede. Il meccanismo tabellare di tipo on/off presuppone il possesso puntuale della caratteristica descritta dalla lex specialis. Riconoscere all’equivalenza funzionale la capacità di generare anche il punteggio premiale annullerebbe la distinzione tra requisiti minimi di ammissibilità e criteri premiali, attribuendo un vantaggio competitivo identico a chi possiede una soluzione diversa da quella richiesta rispetto a chi possiede esattamente la soluzione descritta, in violazione della par condicio tra i concorrenti.

Il Fatto

Una società, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 8 di una procedura aperta per la fornitura di lavaendoscopi e armadi di stoccaggio, indetta da una ASL. La controinteressata, prima classificata con un distacco di 1,62 punti, aveva ottenuto il punteggio pieno su tre criteri tabellari a punteggio fisso della griglia di valutazione, pur avendo offerto prodotti difformi dalle caratteristiche tecniche previste dalla lex specialis, invocando per ciascuna il principio di equivalenza. La ricorrente ha contestato l’attribuzione dei punteggi, sostenendo che l’equivalenza non potesse fondare l’attribuzione di punteggi tabellari di tipo on/off.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che il principio di equivalenza ex art. 79 del d.lgs. n. 36 del 2023 non possa produrre effetti oltre la fase di ammissione dell’offerta. I criteri tabellari a punteggio fisso, ha chiarito il Collegio, impongono una verifica di tipo binario: la caratteristica è posseduta oppure assente, senza possibilità di graduazioni o equivalenze.

In relazione al criterio n. 8, la ditta aggiudicataria aveva dichiarato di offrire un sistema a flusso continuo, qualificandolo come equivalente al flusso pulsato richiesto dal Capitolato. La macchina offerta, ha rilevato la Corte, non possedeva la caratteristica specifica e qualificante che la griglia intendeva premiare. Anche per il criterio n. 9, riguardante la codifica cromatica dei raccordi, l’offerta presentava una codifica alfanumerica con un solo canale identificato da colore diverso: una modalità diversa e meno funzionale rispetto alla immediata riconoscibilità visiva premiata dalla lex specialis.

Quanto al criterio n. 12, la lex specialis premiava l’indipendenza del ciclo di lavaggio dalle oscillazioni della rete idrica. Il sistema di monitoraggio e adattamento alle anomalie di pressione offerto dalla controinteressata è, per definizione, dipendente dalla rete, sebbene in modo gestito. La vasca interna di accumulo dell’acqua, invece, disaccoppia fisicamente il ciclo dalla rete e corrisponde alla caratteristica descritta dal criterio.

La sottrazione di anche uno solo dei punteggi illegittimamente attribuiti (3 punti per il criterio n. 8, 4 per il n. 9 e 4 per il n. 12) è sufficiente a sovvertire la graduatoria in favore della ricorrente, atteso il divario complessivo di 1,62 punti. Il Collegio ha quindi annullato l’aggiudicazione, compensando le spese in considerazione della condotta processuale leale della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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