Silenzio della questura e sopravvenuto rilascio del permesso: ricorso improcedibile (TAR Lazio n. 170 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, presupposto della condanna dell’amministrazione per il silenzio illegittimamente serbato sull’istanza dell’interessato è che, al momento della pronuncia del giudice, perduri l’inerzia dell’amministrazione inadempiente e non sia venuto meno il relativo interesse ad agire. L’adozione di un provvedimento esplicito in risposta all’istanza rende il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, se intervenga prima della proposizione del ricorso, ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se intervenga nel corso del giudizio. Permane invece l’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., se l’amministrazione non conclude il procedimento nel termine di riferimento o adotta un atto meramente infraprocedimentale o soprassessorio, che non costituisce provvedimento ultimativo ma rinvia sine die la definizione.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale a mezzo kit postale il 10 novembre 2023. Non avendo ottenuto alcun provvedimento espresso, ha riattivato il procedimento il 10 febbraio 2025, chiedendo alla questura competente di definirlo. Decorso invano il termine di conclusione, ha impugnato il silenzio-rifiuto con ricorso notificato il 27 giugno 2025 e depositato l’8 luglio successivo, deducendo la violazione dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Le amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mero stile. Con ordinanza n. 31 del 19 gennaio 2026, adottata ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a., il Collegio ha posto d’ufficio la questione della tardività del ricorso rispetto al termine decadenziale dell’art. 31, comma 2, c.p.a., decorrente dalla presentazione dell’istanza e non da diffide o solleciti.
La Motivazione della Corte
Nella memoria depositata il 2 febbraio 2026 il ricorrente ha rappresentato che, solo dopo la notifica e il deposito del ricorso, la questura ha rilasciato il permesso di soggiorno, dichiarando di non avere più interesse a una pronuncia sull’illegittimità del silenzio. La causa è stata quindi richiamata alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026.
Il Collegio rileva che il ricorso è divenuto improcedibile. Il presupposto della condanna ai sensi dell’art. 117 c.p.a. è che perduri l’inerzia dell’amministrazione al momento della pronuncia; venuta meno tale inerzia, è venuto meno anche l’interesse a una decisione sulle richieste originariamente formulate.
La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che l’adozione di un provvedimento esplicito in risposta all’istanza dell’interessato rende il ricorso inammissibile per carenza originaria di interesse, se anteriore alla proposizione del ricorso, oppure improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se successivo all’instaurazione del giudizio. Permane invece l’inerzia colpevole, e dunque l’interesse ad agire, quando l’amministrazione non concluda il procedimento nel termine ovvero adotti un atto infraprocedimentale o soprassessorio, che non vale a definire la vicenda ma ne rinvia sine die la soluzione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 9543 del 2024).
Nel caso in esame il provvedimento espresso è intervenuto dopo la proposizione del ricorso, ponendo fine alla situazione di inerzia lamentata. La sopravvenuta carenza di interesse è, peraltro, espressamente riconosciuta dal ricorrente stesso con la memoria da ultimo depositata. La declaratoria resta assorbita rispetto a ogni valutazione sulla tempestività del ricorso, già eccepita con l’ordinanza istruttoria, restando il giudizio definito sul piano dell’improcedibilità.
L’andamento particolare del processo induce comunque a porre le spese di lite a carico della parte soccombente, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto della natura della lite e dell’impegno professionale richiesto per la soluzione di un contenzioso ampiamente seriale.
Nota della Redazione
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